Sentenze nº T-99/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 08 Luglio 2008

Data di Resoluzione08 Luglio 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-99/04

Nella causa T-99/04,

AC-Treuhand AG, con sede a Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti.†M.†Karl, C.†Steinle e J.†Drolshammer,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dal sig.†A.†Bouquet, in qualit‡ di agente, assistito dall-avv.†A.†Bˆhlke,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell-articolo†81†[CE] e dell-articolo†53 dell-accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 - Perossidi organici) (GU†2005, L†110, pag.†44)

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai sigg.†M.†Jaeger, presidente, J.†Azizi e O.†Cz˙cz, giudici,

cancelliere: sig.ra†K.†Andov·, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 12 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 ††††††††La decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell-articolo†81†[CE] e dell-articolo†53 dell-accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 - Perossidi organici) (GU†2005, L†110, pag.†44; in prosieguo: la ´decisione impugnataª), riguarda un-intesa conclusa ed attuata sul mercato europeo dei perossidi organici - prodotti chimici utilizzati nell-industria della plastica e della gomma - da parte specificamente del gruppo AKZO (in prosieguo: l-´AKZOª) nonchÈ delle societ‡ Atofina SA, successore di Atochem (in prosieguo: l-´Atochem/Atofinaª), e Peroxid Chemie GmbH & Co. KG, societ‡ controllata della Laporte plc, divenuta Degussa UK Holdings Ltd. (in prosieguo: la ´PC/Degussaª).

2 ††††††††Dalla decisione impugnata risulta che l-intesa aveva avuto inizio nel 1971 mediante la stipulazione di un accordo scritto (in prosieguo: l-´accordo del 1971ª), modificato nel 1975, (in prosieguo: l-´accordo del 1975ª), tra i tre produttori di perossidi organici, l-AKZO, la Luperox GmBH, poi divenuta l-Atochem/Atofina, e la PC/Degussa (in prosieguo: l-´intesaª). Essa era diretta in particolare al mantenimento delle quote di mercato di tali produttori ed al coordinamento dei loro aumenti di prezzo. Al fine di assicurare il buon funzionamento dell-intesa, si tenevano regolarmente riunioni. Nell-ambito dell-intesa, la Fides Trust AG (in prosieguo: la ´Fidesª) e successivamente, a partire dal 1993, la ricorrente, la AC-Treuhand AG, erano incaricate, sulla base di contratti di servizio conclusi con l-AKZO, l-Atochem/Atofina e la PC/Degussa, in particolare, di conservare nei loro locali alcuni documenti segreti relativi all-intesa, quali l-accordo del 1971, di collezionare e di trattare taluni dati riguardanti l-attivit‡ commerciale dei tre produttori di perossidi organici e di comunicare loro i numeri cos-

elaborati, nonchÈ di svolgere talune funzioni logistiche e di segretariato connesse all-organizzazione di riunioni in particolare a Zurigo (Svizzera) tra tali produttori, quali la prenotazione dei locali e il rimborso delle spese di viaggio dei loro rappresentanti. Tuttavia, alcuni elementi di fatto relativi all-attivit‡ della ricorrente in relazione all-intesa sono controversi tra le parti.

3 ††††††††La Commissione aveva dato avvio agli accertamenti relativi all-intesa in seguito ad un incontro avvenuto, il 7 aprile 2000, con alcuni rappresentanti dell-AKZO, i quali l-avevano informata in ordine a un-infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza al fine di beneficiare dell-immunit‡ ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d-intesa tra imprese (GU†1996, C†207, pag.†4; in prosieguo: la ´Comunicazione sulla cooperazioneª). In seguito, anche l-Atochem/Atofina e la PC/Degussa decidevano di collaborare con la Commissione fornendole informazioni aggiuntive (punti†56-63 della decisione impugnata).

4 ††††††††Il 3 febbraio 2003, la Commissione inviava una richiesta di informazioni alla ricorrente. In tale richiesta, la Commissione comunicava, in sostanza, che essa stava portando avanti un procedimento concernente una presunta infrazione dell-art.†81†CE e dell-art.†53 dell-accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte dei produttori europei di perossidi organici. Essa, inoltre, richiedeva alla ricorrente di fornire un organigramma della sua impresa, di descrivere la sua attivit‡ e la sua evoluzione, inclusa la sua acquisizione dell-attivit‡ della Fides, la sua attivit‡ di ´segretariatoª dei produttori di perossidi organici e i suoi fatturati per gli anni dal 1991 al 2001. La ricorrente rispondeva a tale richiesta di informazioni con lettera 5 marzo 2003 (punto†73 della decisione impugnata).

5 ††††††††Il 20 marzo 2003 si teneva una riunione tra i rappresentanti della ricorrente e i funzionari della Commissione competenti per il caso al termine della quale questi ultimi comunicavano che anche la ricorrente era interessata dalla procedura avviata dalla Commissione, senza tuttavia precisare le contestazioni che sarebbero state avanzate contro di essa.

6 ††††††††Il 27 marzo 2003 la Commissione dava avvio al procedimento formale di esame e adottava una comunicazione degli addebiti che poi notificava, in particolare, alla ricorrente. La ricorrente inviava le proprie osservazioni su tale comunicazione il 16†giugno†2003 e partecipava all-audizione tenutasi il 26 giugno 2003. La Commissione adottava infine la decisione impugnata il 10 dicembre 2003, notificata alla ricorrente il 9 gennaio 2004, comminandole un-ammenda di EUR†1000 [punto†454 e art.†2, lett.†e), della decisione impugnata].

7 ††††††††L-adozione e la notifica della decisione impugnata sono state accompagnate da un comunicato stampa in cui la Commissione affermava, in particolare, che la ricorrente aveva giocato, in quanto societ‡ di consulenza, a partire dalla fine del 1993, un ruolo essenziale nell-ambito dell-intesa organizzando riunioni e nascondendo prove dell-infrazione. Pertanto, la Commissione concludeva che anche la ricorrente aveva violato le regole di concorrenza e precisava:

´La sanzione adottata [nei confronti della ricorrente] Ë di importo limitato in ragione della novit‡ della politica seguita in materia. Il messaggio Ë tuttavia chiaro: chiunque organizzi o faciliti le intese, e dunque non solo i loro membri, deve temere di essere scoperto e di vedersi infliggere sanzioni molto pesantiª.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 ††††††††Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9 ††††††††Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2005, la ricorrente ha domandato che, per ciÚ che riguarda la pubblicazione della sentenza del Tribunale che conclude il giudizio, sia accordato trattamento riservato all-integralit‡ dell-accordo concluso tra essa e la Fides che figura in allegato al ricorso, nonchÈ in nome della Fides e del suo ex collaboratore il sig.†S.

10 ††††††Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1∞ febbraio 2006, la ricorrente ha, a titolo principale, comunicato che manteneva la sua domanda di trattamento confidenziale e, a titolo subordinato, ha domandato che fosse accordato trattamento riservato ai passaggi resi illeggibili del testo dell-accordo citato al precedente punto†9, di cui essa ha prodotto una versione non confidenziale su domanda del Tribunale.

11 ††††††In forza dell-art.†14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della Terza Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti in conformit‡ all-art.†51 del citato regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

12 ††††††Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

13 ††††††Nel corso dell-udienza del 12 settembre 2007 sono state sentite le difese orali svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

14 ††††††La trattazione orale Ë stata chiusa al termine dell-udienza del 12 settembre 2007. Conformemente all-art.†32 del regolamento di procedura, poichÈ un membro della Sezione non poteva partecipare alla deliberazione, il giudice di nomina pi˘ recente, ai sensi dell-art.†6 del regolamento di procedura del Tribunale, si Ë conseguentemente astenuto dal partecipare alla deliberazione e le deliberazioni del Tribunale sono state proseguite dai tre giudici firmatari della presente sentenza.

15 ††††††All-udienza, la ricorrente ha ritirato la sua domanda di trattamento riservato per quanto riguarda l-uso del nome Fides, ciÚ di cui Ë stato preso atto nel verbale d-udienza.

16 ††††††La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

-††††††††condannare la Commissione alle spese.

17 ††††††La Commissione conclude che Tribunale voglia:

-††††††††respingere il ricorso;

-††††††††condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

A -††Osservazioni preliminari

18 ††††††Il Tribunale considera che sia necessario rispondere, anzitutto, alla richiesta di trattamento riservato della ricorrente nei limiti in cui essa non l-abbia ritirata all-udienza (v. punti†9, 10 e 15 supra).

19 ††††††Per ciÚ che riguarda il nome dell-ex collaboratore della ricorrente, il Tribunale ha tenuto conto di tale domanda in conformit‡ alla sua prassi concernente la pubblicazione relativa all-identit‡ di persone fisiche in altre cause (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-120/04, PerÛxidos Org·nicos/Commissione, Racc.†pag.†II-4441, punti†31 e 33). Per contro, il Tribunale ritiene che l-esistenza in quanto tale dell-accordo tra la Fides e la ricorrente abbia, in ogni caso, perso il suo carattere eventualmente riservato, tenuto conto dell-identificazione di tale accordo nell-estratto del registro di commercio del cantone di Zurigo, il quale Ë accessibile al pubblico, concernente l-istituzione della ricorrente, come prodotto in allegato al ricorso, nonchÈ nei punti†20 e 91 della...

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