Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti della CIA e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Abu Omar - Ordinanze istruttorie emesse dal giudice monocratico presso il Tribunale di Milano, sezione IV penale - Revoca del...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza 19 marzo 2008 del Tribunale ordinario di Milano - Sezione IV penale - giudice monocratico, che revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti della CIA e di altri (emessa il 18 giugno 2007 e confermata il 31 ottobre 2007) e che ne dispone la riapertura, nonche' dell'ordinanza 14 maggio 2008 della stessa autorita' giudiziaria, che dispone l'ammissione dei capitoli di prova indicati dal pubblico ministero, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 30 maggio 2008 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita';

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato in cancelleria il 30 maggio 2008, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato "nei confronti del Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico", finalizzato all'annullamento delle ordinanze istruttorie dallo stesso emesse il 19 marzo ed il 14 maggio 2008, nell'ambito del processo avente ad oggetto l'accertamento della responsabilita' penale di numerosi "funzionari del SISMi (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri", relativamente al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar;

che, in limine , il ricorrente rammenta come in relazione alla descritta vicenda giudiziaria la Corte costituzionale risulti gia' investita di altri tre ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (rispettivamente iscritti ai numeri 2, 3, 6 del relativo registro generale per l'anno 2007);

che, pertanto, reputa necessario riassumere tale vicenda nei suoi passaggi essenziali;

che, quindi, evidenzia come la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, procedendo nelle indagini relative all'ipotesi di reato ex art. 605 del codice penale perpetrato in danno del citato Abu Omar, fosse divenuta ben presto consapevole che la propria attivita' investigativa "sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato";

che, difatti, con nota emessa l'11 maggio 2005 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (nota nella quale, peraltro, si sottolineava "energicamente l'assoluta estraneita' del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar") sarebbero state confermate, si legge nel presente ricorso, le disposizioni tradizionalmente impartite in materia di segreto di Stato, "in particolare per quanto attiene alle "relazioni dei Servizi (...) con organi informativi di altri Stati"";

che l'apposizione del segreto di Stato, gia' implicita - si sottolinea ancora nell'odierno ricorso - nel richiamo alla direttiva del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707, contenuto in quella prima nota, sarebbe stata, inoltre, "ancora reiterata dal Presidente del Consiglio dei ministri";

che, con nuova nota del 26 luglio 2006, in risposta alla richiesta del Procuratore della Repubblica di Milano di trasmettere "ogni comunicazione o documento" concernenti il sequestro di persona oggetto di indagine, si ribadiva "che su detta comunicazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato";

che nondimeno, evidenzia sempre l'odierno ricorrente, avendo la Procura milanese provveduto sia al sequestro integrale di documentazione del SISMi (solo in seguito sostituita con altra, recante taluni omissis , giacche' "parzialmente oscurata per la tutela del segreto"), che allo svolgimento di "intercettazioni telefoniche...

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