Ordinanza dell'11 luglio 2006 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Venezia sul ricorso proposto da Patrizia s.a.s. di Consalvi Patrizia & C. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia 1 Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie riguardanti le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate per l'impiego di ...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Patrizia s.a.s. di Consalvi Patrizia & C. in persona della sua accomandataria Patrizia Consalvi, con sede legale in Venezia-Marghera, via Rizzardi n. 45, elettivamente domiciliata in Mestre, via Teatro Vecchio n. 1, presso 1'avv. Giuseppe Ceccarelli che la rappresenta e difende per mandato a margine dei ricorsi introduttivi;

Contro l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Venezia 1, costituita in giudizio con controdeduzioni 20 gennaio 2005 prot. 2552 in persona del capo area di controllo Stefano Dell'Abate, avverso l'atto di irrogazione di sanzione emesso dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Venezia 1, il 2 novembre 2004 n. 847LS3200039-2004 con cui venne irrogata alla ricorrente una sanzione di Euro 23.863,74, sulla base della segnalazione dell'INPS 22 ottobre 2004, da cui emerge che la stessa impiego' una lavoratrice non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (la sigra Ruska Oksana, nata in Ucraina il 4 aprile 1979 avente mansioni di barista).

Letti gli atti;

Sentito il relatore avv. Forlati in camera di consiglio.

Ritenuto in fatto ed in diritto che con l'impugnato provvedimento di irrogazione di sanzioni l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Venezia 1, richiese il pagamento di Euro 23.863,74 alla Patrizia s.a.s. di Patrizia Consalvi &C.;

che tale provvedimento fu emanato dopo che l'Agenzia ebbe esaminato la segnalazione dell'INPS che comunicava che la societa' ricorrente avrebbe impiegato, alle proprie dipendenze e con funzione di barista nel proprio esercizio di Venezia Marghera, la sigra Ruska Oksana, cittadina ucraina in Italia senza premesso di soggiorno, senza farla risultare dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

che, sulla base di tale constatazione dell'INPS l'Agenzia delle Entrate, col provvedimento qui impugnato, irrogo' la sanzione di Euro 23.863,74, avendo rilevato che "il costo del lavoro, calcolato in base ai vigenti CCNL per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, ammonta ad Euro 11.931,87";

che il provvedimento suddetto, secondo l'avvertimento in esso contenuto, fu impugnato a questa Commissione tributaria provinciale dalla Patrizia s .a .s.;

che nel ricorso la societa' ricorrente eccepi' in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adita Commissione tributaria, sul rilievo che "il legislatore parla di sanzione amministrativa e la stessa non puo' assumere natura di violazione tributaria ratione loci, atteso che, peraltro, essa appare chiaramente legata a violazioni inerenti la materia giuslavoristica", affermando che dovrebbe essere competente a decidere questa controversia non la Commissione tributaria, ma il giudice ordinario;

che cio' avrebbe particolare rilievo in quanto "solo dinnanzi al giudice ordinario vi e' la possibilita' di istruire la causa e dare la prova anche per testi del proprio assunto, anche con riferimento all'esatto inquadramento del rapporto di lavoro contestato";

che, inoltre, la ricorrente si dolse della incostituzionalita' dei commi 3 e 5, dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002, per violazione del principio di uguaglianza, in quanto commisurava l'entita' della sanzione in modo automatico con riferimento all'inizio di ogni anno, prescindendo dall'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare;

che, nel merito, la societa' ricorrente:

affermo' che la signora Oksana era una cliente del bar che si tratteneva presso il locale per parecchie ore e con la quale l'accomandataria aveva instaurato solo un rapporto di amicizia;

contesto' l'esistenza del rapporto di lavoro, assumendo che la signora Oksana era stata pregata di sostituire per poco tempo la titolare, costretta ad assentarsi dall'esercizio per ragioni personali e;

che al ricorso resistette l'Agenzia delle Entrate, affermando:

da un lato, che la giurisdizione della Commissione va radicata sull'art. 3 del d.l. n. 12/2002, nel suo testo di cui alla legge di conversione n. 73/2002, il cui ultimo comma (numerato sub 5) stabilisce che la competenza all'inogazione della sanzione e' attribuita all'Agenzia delle entrate;

dall'altro, che al procedimento per l'irrogazione di tali sanzioni si applica il d.lgs. n. 472/1997, ad eccezione del comma 2, dell'art. 16;

infine, che risulta applicabile l'art. 18 stesso decreto, che attribuisce alle Commissioni tributarie la competenza a conoscere i ricorsi contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni adottati dall'Agenzia delle entrate;

che la Commissione ritiene di dubbia costituzionalita' queste norme attributive ad essa della giurisdizione, per le ragioni che si esporranno;

che, inoltre, la societa' ricorrente sollevo' questione di legittimita' costituzionale dei limiti della prova sull'esistenza del rapporto di lavoro (in ipotesi irregolare), quali stabiliti per il processo tributario dall'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992;

che questa seconda questione (gia' decisa dal Giudice delle leggi con sentenza n. 18/2000 nel senso della costituzionalita) presenta aspetti di novita', in considerazione della peculiarita' della specie, in cui si deve accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro;

che la sezione ritiene entrambe le questioni di legittimita' costituzionale ad un tempo rilevanti e non manifestamente infondate, per le ragioni che seguono: A) Rilevanza delle questioni di costituzionalita' sollevate.

  1. La rilevanza, nel presente giudizio, della questione relativa alla giurisdizione e' in re ipsa.

    Ex art. 3 del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario "il difetto di giurisdizione e' rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; e dunque la Sezione ben puo' (e quindi deve) esaminare d'ufficio la questione, anche se essa non fosse stata dibattuta tra le parti (che, invece, l'affrontarono).

    Essa attiene al potere di questo giudice di conoscere la presente controversia; ed e' preliminare ad ogni altra. Dunque la soluzione del dubbio di costituzionalita' sulle norme attributive alla Commissione della giurisdizione in questa specie e' essenziale al fine del decidere.

  2. La questione di legittimita' costituzionale dei limiti relativi alla prova per testimoni del rapporto di lavoro (l'art. 7 comma 4, del d. lgs. n. 546/1992 ne esclude l'ammissibilita' nel processo tributario) ha invece rilevanza solo se dalla Corte costituzionale venisse data risposta negativa al dubbio di costituzionalita' sulla giurisdizione e la Commissione fosse chiamata a giudicare nel merito del ricorso della Patrizia s.a.s..

    La questione di questi limiti alla prova ha rilevanza ai fini del decidere, perche' la ricorrente nego' l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorrente tra essa e la signora Ruska Oksana, cittadina ucraina, rapporto invece affermato dagli ispettori dell'Inps nel verbale posto dall'Agenzia delle entrate a fondamento del proprio provvedimento di irrogazione delle sanzioni de quibus.

    Ne', ad avviso della sezione, rileva la mancata richiesta da parte della ricorrente di prove orali (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2004 n. 375); e cio' in considerazione del fatto che, per accertare l'esistenza di rapporti di lavoro o comunque di rapporti previdenziali, al giudice ordinario e' attribuito il potere di disporre ex officio di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (cfr. an. 421 c.p.c., richiamato, per le controversie in materia di assistenza per previdenza obbligatoria dall'art. 442 stesso codice). E, al fine di accertare l'esistenza o meno del rapporto di lavoro (questione nodale al fine del giudizio sulla legittimita' delle sanzioni), di questo potere la sezione farebbe uso, se non ne fosse impedita dall'art. 7, comma 4, del d. lgs n. 546/1992, sospettato di incostituzionalita'.

    Infatti, in questa...

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