Sentenza nº 231 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2008

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione27 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 231

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente††

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dellíAmministrazione regionale ed interventi finanziari), promosso con ordinanza del 20 giugno 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed altri, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 45, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visto líatto di intervento della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 20 giugno 2007, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dellíAmministrazione regionale ed interventi finanziari), il quale dispone: ´Al fine di garantire le finalit‡ di cui al disposto dellíarticolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dallíarticolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile Ë scelto dallíAmministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civileª.

    Il rimettente evidenzia, in punto di fatto, di dover decidere sul ricorso proposto da un consigliere della Corte dei conti in servizio presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, avverso la deliberazione del Consiglio di Presidenza della stessa Corte, assunta nell'adunanza del 17-18 gennaio 2007, che ha respinto l'istanza del magistrato di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la ìRiscossione Siciliaî s.p.a. per la durata di tre anni, ed ha indetto una procedura concorsuale riservata ai magistrati della Corte in servizio presso gli uffici aventi sede in Sicilia. Nellíatto di promovimento dellíincidente di costituzionalit‡ si precisa, altresÏ, che la predetta nomina era stata richiesta in forza del denunciato art. 3 della legge regionale siciliana n. 21 del 2006 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 7 dicembre 2006, ed entrata in vigore, per disposizione dellíart. 8 della medesima legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione) e che il relativo diniego Ë stato cosÏ motivato: ´Considerato che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 20 dicembre 2006, ha ritenuto ñ anche alla luce dei principi esplicitati nella sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999, in particolare al punto 9 della parte normativa (recte: motiva) ñ che detto incarico non sia autorizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388/1995, e dei relativi criteri applicativi, approvati con deliberazione n. 227 in data 28 giugno 2002 e successive modificazioni (art. 6, comma 1, lettera c)ª.

    Il giudice a quo rammenta, poi, che, con ordinanza n. 191 del 6 febbraio 2007, ha emesso provvedimento cautelare con il quale, ritenuto che il ricorso dellíinteressato presentava profili di fondatezza, si invitava il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ad un riesame del provvedimento impugnato. Detto organo pronunciava, perÚ, un nuovo motivato diniego, che veniva impugnato dal ricorrente con la proposizione di motivi aggiunti allíimpugnazione originaria, alla quale seguiva ulteriore ricorso anche contro il bando di concorso per il conferimento dellíincarico di revisore contabile della ìRiscossione Siciliaî s.p.a. indetto dallo stesso Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

    CiÚ posto, il rimettente, assumendo anzitutto di poter sollevare questione di costituzionalit‡ anche in sede cautelare, sostiene che la rilevanza della questione medesima sarebbe ´attestata, innanzitutto, dalla effettiva sussistenza dei profili di danno prospettati dal ricorrenteª, non essendo ristorabile per equivalente il pregiudizio ´ravvisabile nella perdita dell'occasione, per il magistrato interessato, di arricchire la propria esperienza professionale mediante líeffettivo svolgimento di un incarico la cui assunzione riveste profili di alta responsabilit‡ e di indiscutibile, primario, rilievo per la finanza regionale ñ specie ove si consideri che la ´Riscossione Siciliaª S.p.a. Ë ente di nuova costituzione; e che, di conseguenza, garantirebbe al consigliere Zingale líaccrescimento ulteriore della sua gi‡ ben nota qualit‡ di esperto della materia della riscossioneª.

    Peraltro, sussisterebbe anche il fumus boni juris della pretesa, non potendosi condividere líinterpretazione del denunciato art. 3 della legge regionale n. 21 del 2006 seguita dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che lo stesso ´definisce ìcostituzionalmente orientataî (in quanto essa sarebbe ispirata ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999), e che, alla ñ asserita ñ possibilit‡ che líindipendenza e líimparzialit‡ del magistrato siano vulnerate dalla designazione nominativa operata dallíamministrazione regionale, tende a contrapporre una lettura della norma tesa a privilegiare la sussistenza del potere del Consiglio di presidenza di indire una procedura selettiva di tipo concorsuale riservata ai magistrati operanti in Siciliaª. Invero, prosegue il giudice a quo, la norma censurata ´non sembra far residuare spazi di sorta per líesercizio di poteri da parte di soggetti diversi dallíamministrazione regionale siciliana, alla quale, inoltre, pare demandare esclusivamente una scelta intuitu personae, svincolata da altri parametri che non quello ñ previsto dalla stessa norma ñ del possesso dei requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civileª; tantíË che quando il legislatore regionale ha inteso attribuire il compito di scegliere i revisori dei conti di un ente regionale alla magistratura del quale il soggetto designato avrebbe dovuto essere...

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