Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Competenza e Giurisdizione - Azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato - Omessa previsione - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e del giudice nat...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 luglio 2006 dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Stano e Edilverbera s.n.c. ed altri, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito della Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 luglio 2006, il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in relazione all'azione di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione stradale, omette di prevedere la competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da fatto illecito, in tal modo violando il principio di ragionevolezza e quello del giudice naturale precostituito per legge;

che il rimettente osserva che, per quanto attiene ai giudizi di risarcimento del danno promossi da danneggiati da incidenti derivanti dalla circolazione stradale nei confronti delle compagnie di assicurazione, l'introduzione di un giudizio nel foro ove l'obbligazione e' sorta ovvero ove risiede il convenuto (e con particolare riguardo alla sede legale dell'impresa assicuratrice) determina, per il danneggiato, un notevole aumento dei costi delle spese processuali e soprattutto extraprocessuali, nel caso in cui il foro non coincida con quello di sua residenza, essendo egli costretto ad intraprendere un giudizio fuori della propria sede, con conseguente notevole limitazione nella tutela dei suoi diritti;

che, al contrario, la compagnia assicuratrice avrebbe il vantaggio di essere convenuta nella sua sede, nonostante essa, per la sua organizzazione, sia capillarmente presente in ogni circoscrizione con i propri ispettorati;

che, afferma il rimettente, nei fatti, le compagnie di assicurazione, molto spesso pretestuosamente...

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