Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Reati - Guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Lamentata irrazionalita' della disciplina, con ingi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2 ordinanze del 28 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Gianclaudio Loreti e Marco Iucci, iscritte ai nn. 822 e 823 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanze del 22 e del 28 novembre 2006, il Tribunale di Roma, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede la competenza del Tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al successivo art. 187;

che il rimettente sottolinea l'analogia tra la fattispecie di cui all'articolo 186 e quella successiva di cui all'art. 187 del codice della strada, ravvisandola nel fatto che entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche necessarie per una guida sicura;

che il rimettente desume da tale analogia la sussistenza di una palese disparita' di trattamento del citato art. 186, codice della strada nella parte in cui prevede che, per la irrogazione della pena, e' competente il tribunale, rispetto invece all'art. 187 codice della strada, ove e' prevista la competenza del giudice di pace, in violazione degli articoli 3 e 25...

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