Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Lambro S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IRPEG risultante a credito da dichiarazioni presentate in data anteriore al 30 giugno...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 14104/06, depositato l'11 dicembre 2006:

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 1982, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Lambro S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difeso dal prof. dr. Marco Piazza, dr. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio associato Piazza. galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 1985, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Lambro S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difeso dal prof. dr. Marco Piazza, dr. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio associato Piazza. galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe la societa' Lambro S.r.l. impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, in relazione all'istanza di rimborso di crediti IRPEG relativi agli anni 1981 e 1985, spedita a mezzo di raccomandata il 22 luglio 2005.

La ricorrente afferma che nella dichiarazione dei redditi del 1982, relativa ai periodo d'imposta 1981, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEG risultante a credito per lire 35.585.000; anche nella dichiarazione del 28 febbraio 1986, relativa al periodo di imposta 1984-1985 (esercizio a cavallo delle due annate) era risultato un credito di IRPEG di lire 58.595.000 del quale aveva chiesto contestualmente il rimborso.

Rilevata l'inottemperanza dell'amministrazione finanziaria, il 25 novembre 2004 aveva chiesto informazioni e aveva sollecitato l'esecuzione dei rimborsi. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente aveva inviato altra raccomandata in data 22 luglio 2005 con nuova richiesta di informazioni e sollecito di pagamento, raccomandata a cui l'Amministrazione non aveva dato alcuna risposta.

Considerato che i crediti di cui si chiedeva il rimborso non erano stati mai contestati e pertanto erano diventati certi, e che, nonostante i solleciti inviati dalla ricorrente, l'Amministrazione finanziaria, contravvenendo all'obbligo di dare informazioni (previsto dagli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990) e di restituire le somme versate in eccedenza (previsto dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973), non ha ancora provveduto ai rimborsi, la ricorrente chiede che l'Agenzia delle entrate sia condannata al pagamento di Euro 18.378,12 (pari a lire 35.585.000) per Irpeg del 1981 e di Euro 30.261,79 (pari a lire 58.595.000) per Irpeg del 1985, oltre gli interessi dovuti per legge sulle predette somme.

Si e' costituito in giudizio l'Ufficio di Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate, il quale afferma che "trattandosi di annualita' pregresse, dalle interrogazioni al SIAT non e' possibile verificare ne' i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 760, ne' i risultati delle liquidazioni effettuate dal Centro di servizi di Milano".

"Dalle interrogazioni al SIAT risulta acquisito e validato dal Centro di servizio di Milano un rimborso IRPEG anno 1984 (periodo di imposta 1° agosto 1984 - 31 luglio 1985) di lire 3.700.000, erogato in data 28 giugno 1996 con ordinativo numero 310, in luogo della somma di lire 58.595.000 richiesta dalla ricorrente. Quindi l'importo richiesto in dichiarazione era stato ridotto in sede di liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, effettuata dal Centro di servizio di Milano. Nulla invece risulta acquisito ne' lavorato per l'altro periodo di imposta in oggetto (1° agosto 1981-31 luglio 1982)".

Quindi, posto che per controllare la spettanza dei rimborsi occorre verificare "tramite le copie conformi delle dichiarazioni dei redditi modello 760 per gli anni in oggetto e degli allegati, quali siano le richieste di rimborso esposte e accertare gli esiti delle liquidazioni effettuate dal Centro di servizio di Milano", l'Ufficio conclude chiedendo il rigetto della domanda avversa "perche' non provata".

Con memoria di replica depositata il giorno 11 dicembre 2006 la societa' ricorrente fa rilevare che l'ufficio non puo' negare il diritto al rimborso di crediti mai contestati ne' resi oggetto di rettifica o di accertamento, per il solo fatto di non essere in grado di verificare ne' i dati delle dichiarazioni ne' i risultati delle liquidazioni effettuate dal centro di servizio. Esso aveva il dovere di controllare e liquidare le dichiarazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione; il semplice fatto che l'ufficio non abbia effettuato il rimborso non e' prova dell'inesistenza dei crediti. La mancanza di coordinamento e la scarsa organizzazione degli uffici finanziari non possono giustificare l'inosservanza dell'obbligo di rimborso. Le argomentazioni della controparte si risolvono in una ingiustiflcata inversione dell'onere della prova ponendola a carico della istante, laddove e' evidente che il diritto al rimborso e' ormai consolidato dopo che per venti anni l'ufficio non ha mai contestato l'esistenza dei crediti. Inoltre non e' legittimo (per violazione dell'articolo 6 comma quarto dello statuto del contribuente) chiedere alla ricorrente altre prove documentali, posto che si tratta di documenti che sono gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria in forza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi allegati.

Per quanto riguarda in particolare il rimborso dell'IRPEG relativa al 1994, la semplice affermazione di avere rimborsato una somma minore di quella richiesta non costituisce una prova del disconoscimento del credito residuo. Infatti potrebbe significare che la societa' aveva maturato crediti anche in altri anni.

Peraltro la ricorrente produce nuovamente copia dei modelli 760 del 1982 e del 1985, i bilanci degli esercizi relativi agli stessi periodi di imposta, le richieste di produzioni di documenti ex art. 36-bis del centro di servizi e le risposte inviate con la documentazione richiesta.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, sollevata dall'ufficio.

La questione e' stata esaminata dalla Corte di cassazione, sezione...

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