Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Ginepro S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IRPEG risultante a credito da dichiarazioni presentate in data anteriore al 30 giugn...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 14101/06, depositato l'11 dicembre 2006:

avverso silenzio rifiuto istanza rimborso IRPEG 1982, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente: Ginepro S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difeso da: prof. dott. Marco piazza dott. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio Associato piazza, Gallere Passerella n. 1 - 20122 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimborso IRPEG 1985, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Ginepro S.r.l., via della Signora n. 2/A-20122 Milano, difeso da: prof. dott. Marco piazza DR. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio Associato Piazza, Galleria Passerella n. 1-20122 Milano.

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe la societa' Ginepro S.r.l. impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, in relazione all'istanza di rimborso di crediti IRPEG degli anni 1982 e 1985, spedita a mezzo di raccomandata il 22 luglio 2005 e ricevuta dall'ufficio il 26 luglio 2005.

La ricorrente afferma che nella dichiarazione dei redditi del 29 dicembre 1982, relativa al periodo d'imposta 1981, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEG risultante a credito per lire 30.551.000. Anche nella dichiarazione presentata il 28 febbraio 1986, relativa al periodo di imposta 1984 era risultato un credito di IRPEG di lire 71.623.000 del quale aveva chiesto contestualmente il rimborso.

Rilevata l'inottemperanza dell'amministrazione finanziaria, il 25 novembre 2004 aveva chiesto informazioni e aveva sollecitato l'esecuzione dei rimborsi. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente aveva inviato altra raccomandata in data 22 luglio 2005 con nuova richiesta di informazioni e sollecito di pagamento, raccomandata a cui l'Amministrazione non aveva dato alcuna risposta.

Considerato che i crediti di cui si chiedeva il rimborso non erano stati mai contestati e pertanto erano diventati certi, e che, nonostante i solleciti inviati dalla ricorrente, l'Amministrazione Finanziaria, contravvenendo all'obbligo di dare informazioni (previsto dagli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990) e di restituire le somme versate in eccedenza (previsto dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973), non ha ancora provveduto ai rimborsi, la ricorrente chiede che l'Agenzia delle Entrate sia condannata al pagamento di Euro 15.778,27 (pari a lire 30.551.000) per Irpeg del 1982, e di Euro 36.990,19 (pari a lire 71.623.000) per Irpeg del 1985, oltre che degli interessi dovuti per legge sulle predette somme.

Si e' costituito in giudizio l'Ufficio di Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate, il quale in via preliminare eccepisce l'inammissibilita' del ricorso per inesistenza del provvedimento impugnato e violazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

L'ufficio fa rilevare che il citato articolo 19 elenca in maniera tassativa gli atti avverso i quali puo' essere proposto il ricorso davanti alla Commissione tributaria Provinciale. In modo improprio la ricorrente ha ritenuto che il silenzio dell'Amministrazione finanziaria sulla sua "istanza di rimborso" possa rientrare al punto g) dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

L'istanza di controparte (ovvero quella inviata il 25 novembre 2004 e reiterata il 22 luglio 2005), con cui si sollecita il rimborso dei crediti risultanti dalle dichiarazioni, non e', giuridicamente, un'istanza di rimborso ex articolo 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973. Infatti l'articolo 37 disciplina i casi di rimborso delle ritenute dirette, mentre l'articolo 38 regola i casi di rimborso di versamenti diretti. In entrambi i casi il presupposto giuridico per il rimborso e' l'essere il contribuente caduto in "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

Nella fattispecie in esame la ricorrente chiede il rimborso del credito risultante dalla propria dichiarazione e, quindi, non di un versamento effettuato per errore. Dunque, ad avviso dell'ufficio, non sono applicabili gli articoli 37 e 38 del citato d.P.R. n. 602/73.

Le istanze inoltrate nel 2004 e nel 2005 non sono altro che atti stragiudiziali diretti all'interruzione del termine di prescrizione e non gia' atti prodromici diretti al fine di ottenere un provvedimento amministrativo (o l'equivalente silenzio-rifiuto) "autonomamente impugnabile", ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 546/1992.

Per mero tuziorismo l'ufficio segnala che l'unico caso per il quale, nell'ipotesi di credito risultante dalla dichiarazione, e' ammessa l'istanza di rimborso (in senso tecnico), sulla quale l'amministrazione finanziaria deve pronunciarsi, e' quello previsto dall'articolo 4, comma 40, del d.P.R. n. 42/1988 che riguarda il credito da riporto poi non utilizzato.

Anche la giurisprudenza e' costante nell'affermare che la procedura prevista dall'articolo 38 d.P.R. n. 602/1973 e' applicabile soltanto alle ipotesi di errore nella dichiarazione che ha determinato un versamento in eccesso (in alternativa alla dichiarazione integrativa quando i termini per la sua presentazione fossero gia' scaduti); giammai per ottenere il rimborso di un credito esposto in dichiarazione e non ancora erogato. A questo riguardo l'ufficio richiama la sentenza n. 3728 in data 14 gennaio 2005 della Corte di cassazione (sezione tributaria) e quella numero 11830 del 12 marzo 2002 della stessa sezione.

Inoltre, se si considerasse applicabile, anche ai crediti risultanti dalla dichiarazione, la procedura del silenzio rifiuto, il contribuente potrebbe ottenere un titolo di condanna esecutivo che costringerebbe l'amministrazione ad adempiere pur in presenza di crediti non esigibili. Infatti la procedura amministrativa di liquidazione dei rimborsi subordina l'erogazione ad una serie di ulteriori condizioni che il giudice non e' tenuto a verificare, come quelle previste dalla circolare n. 45/2004 (conformita' della liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, inesistenza di altri crediti erariali, assenza di accertamenti per l'annualita', assenza di provvedimenti di fermo amministrativo, esistenza di eventuali cessioni del credito, ecc.). Infine la convalida e l'erogazione dei rimborsi si svolge in ordine cronologico, ordine che verrebbe sconvolto dalla esistenza di una sentenza di condanna, creando una sorta di corsia preferenziale a danno di altri contribuenti che fossero in attesa di rimborsi per annualita' precedenti.

Nel merito l'ufficio eccepisce l'estinzione del credito Irpeg del 1984, che e' stato rimborsato con l'ordinativo di pagamento n. 1756 del 10 giugno 1996, capitolo di spesa 3521, capitale lire 1.756.000 (cfr. all. n.1) (manca l'allegato), e ordinativo n. 1458, del 10 giugno 1996, capitolo di spesa 3500, interessi per lire 1.633.000 (cfr. all. n. 1) (manca l'allegato). Da cio', ad avviso dell'Ufficio, si deve dedurre che l'ex Centro di servizio di Milano aveva liquidato la dichiarazione per l'anno 1984 e aveva riconosciuto solo parzialmente il rimborso risultante dalla dichiarazione, ma non nella misura richiesta.

L'ufficio mette in evidenza anche le seguenti circostanze: "Dai controlli eseguiti sui dati presenti in Anagrafe tributaria e' emerso che le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 1981 e 1984 non sono state archiviate su supporto informatico, perche' trattasi di annualita' troppo vecchie. Inoltre, non e' stato possibile reperire il cartaceo delle stesse, dal momento che esse sono andate al macero".

"Del resto - prosegue l'ufficio - risulta davvero incomprensibile come sia possibile che una societa' che vanta un credito da dichiarazione fin dal 1981 abbia aspettato ben ventitre anni prima di ricordarsene, e solo in data 25 novembre 2004 abbia mandato agli uffici una richiesta di informazioni sullo stato del rimborso, ben sicura del fatto che l'ufficio non poteva eccepire nessuna prescrizione, tenuto conto del dettato dell'articolo 2, connna 58 della legge n. 350/2003".

"Stando cosi' le cose l'Ufficio eccepisce che la...

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