Ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 31 gennaio 2008 sul ricorso proposto da Lagarina S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IRPEG risultante a credito da dichiarazioni presentate in data anteriore al 30 giu...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 14103/06, depositato l'11 dicembre 2006:

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. Irpeg 1982, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente: Lagarina S.r.l., via della Signora n. 2/a - 20122 Milano, difeso da: prof. dr. Marco Piazza, dr. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio associato Piazza, Galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. Irpeg 1985, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Lagarina S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difesa da prof. dr. Marco Piazza, dr. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio associato Piazza, galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano.

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe la societa' Lagarina S.r.l. impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano n. 1, in relazione all'istanza di rimborso di crediti IRPEG relativi agli anni 1982 e 1985, spedita a mezzo di raccomandata il 22 luglio 2005.

La ricorrente afferma che nella dichiarazione dei redditi del 29 dicembre 1982, relativa al periodo d'imposta 1981, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEG risultante a credito per lire 35.553.000; anche nella dichiarazione del 28 febbraio 1986, relativa al periodo di imposta 1984-1985 (esercizio a cavallo delle due annate) era risultato un credito di IRPEG di lire 70.834.000 del quale aveva chiesto contestualmente il rimborso.

Rilevata l'inottemperanza dell'Amministrazione Finanziaria, il 25 novembre 2004 aveva chiesto informazioni e aveva sollecitato l'esecuzione dei rimborsi. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente aveva inviato altra raccomandata in data 22 luglio 2005 con nuova richiesta di informazioni e sollecito di pagamento, raccomandata a cui l'amministrazione non aveva dato alcuna risposta.

Considerato che i crediti di cui si chiedeva il rimborso non erano stati mai contestati e pertanto erano diventati certi, e che nonostante i solleciti inviati dalla ricorrente l'Amministrazione finanziaria, contravvenendo all'obbligo di dare informazioni (previsto dagli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990) e di restituire le somme versate in eccedenza (previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973) non ha ancora provveduto ai rimborsi, la ricorrente chiede che l'Agenzia delle entrate sia condannata al pagamento di Euro 15.779,31 (pari a lire 30.533.000) per Irpeg del 1981 e di Euro 36.582,71 (pari a lire 70.834.000) per Irpeg del 1985, oltre gli interessi dovuti per legge sulle predette somme.

Si e' costituito in giudizio l'Ufficio di Milano dell'Agenzia delle Entrate, il quale in via preliminare eccepisce l'inammissibilita' del ricorso per inesistenza del provvedimento impugnato e violazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

L'ufficio fa rilevare che il citato articolo 19 elenca in maniera tassativa gli atti avverso i quali puo' proporsi legittimamente il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale. In modo improprio la ricorrente ha ritenuto che il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria sulla sua "istanza di rimborso" possa rientrare al punto g) dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

L'istanza di controparte, con cui si chiede il pagamento del suo credito, non e', giuridicamente, un'istanza di rimborso ex articolo 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973. Infatti l'articolo 37 disciplina i casi di rimborso delle ritenute dirette, mentre l'articolo 38 regola i casi di rimborso di versamenti diretti. In entrambi i casi il presupposto giuridico per il rimborso e' l'essere il contribuente caduto in "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

Nella fattispecie in esame la ricorrente chiede il rimborso del credito risultante dalla propria dichiarazione e, quindi, non di un versamento effettuato per errore. Dunque non sono applicabili gli articoli 37 e 38 del citato d.P.R. n. 602/1973.

Le istanze inoltrate nel 2004 e nel 2005 non sono altro che atti stragiudiziali diretti alla interruzione del termine di prescrizione e non gia' atti prodromici diretti al fine di un provvedimento amministrativo "autonomamente impugnabile", ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

Per mero tuziorismo l'Ufficio segnala che l'unico caso per il quale, nell'ipotesi di credito risultante dalla dichiarazione, e' ammessa l'istanza di rimborso (in senso tecnico), sulla quale l'Amministrazione Finanziaria deve pronunciarsi, e' quello previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 42/1988 che riguarda il credito da riporto poi non utilizzato.

Anche la giurisprudenza e' costante nell'affermare che la procedura prevista dall'articolo 38, d.P.R. n. 602/1973 e' applicabile soltanto alle ipotesi di errore nella dichiarazione che ha determinato un versamento in eccesso (in alternativa alla dichiarazione integrativa quando i termini per la sua presentazione fossero gia' scaduti); giammai per ottenere il rimborso di un credito esposto in dichiarazione e non ancora erogato. A questo riguardo l'Ufficio richiama la sentenza n. 3718 in data 14 gennaio 2005 della Corte di cassazione (sezione tributaria) e quella numero 11830 del 12 marzo 2002 della stessa sezione.

Inoltre, se si considerasse applicabile ai crediti risultanti dalla dichiarazione, la procedura del silenzio rifiuto, il contribuente potrebbe ottenere un titolo di condanna esecutivo che costringerebbe l'Amministrazione ad adempiere pur in presenza di crediti non esigibili. Infatti la procedura amministrativa di liquidazione dei rimborsi subordina l'erogazione ad una serie di ulteriori condizioni che il giudice non e' tenuto a verificare, come quelle previste dalla circolare n. 45/2004 (conformita' della liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, inesistenza di altri crediti erariali, assenza di accertamenti per l'annualita', assenza di provvedimenti di fermo amministrativo, esistenza di eventuali cessioni del credito, ecc.). Infine la validazione e l'erogazione dei rimborsi si svolge in ordine cronologico, ordine che verrebbe sconvolto dalla esistenza di una sentenza di condanna, creando una sorta di corsia preferenziale a danno di altri contribuenti che fossero in attesa di rimborsi per annualita' precedenti.

Nel merito l'Ufficio, senza rinuncia alle eccezioni preliminari, afferma che "dalle liquidazioni ex articolo 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni dei redditi non e' stato riconosciuto alcun rimborso".

Afferma inoltre di non poter riconoscere alla documentazione allegata al ricorso (ovvero alle fotocopie delle ricevute di presentazione delle dichiarazioni e alle copie di uno stralcio delle dichiarazioni in questione) "una forza probatoria tale da dimostrare l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e in particolare la loro presentazione in conformita' dei dati contenuti nell'asserita fotoriproduzione".

"Il mancato riscontro, con canoni di assoluta certezza, della veridicita' dei fatti, sostenuta dalla ricorrente, potrebbe comportare il rischio di un...

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