Sentenze nº T-442/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 26 Giugno 2008

Data di Resoluzione26 Giugno 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-442/03

Nella causa T-442/03,

SIC - Sociedade Independente de ComunicaÁ„o, SA, con sede in Carnaxide (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti†C. Botelho Moniz, E. Maia Cadete e M.†Rosado†da Fonseca,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra†M. Balta e dal sig.†F. Florindo GijÛn, successivamente dai sigg.†Niejahr, J.†BuendÌa Sierra e G. Braga da Cruz, e infine dai sigg.†B. Martenczuk e Braga da Cruz, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP (GU†2005, L†142, pag.†1), nella parte in cui tale decisione dichiara che alcune di queste misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig.†M.†Vilaras (relatore), presidente, dalle sig.re†M.E.†Martins Ribeiro e K.†J¸rim‰e, giudici,

cancelliere: sig.†J. Palacio Gonz·lez, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 22 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 ††††††††L-art.†16†CE dispone:

´Fatti salvi gli articoli 73†[CE], 86 [CE] e 87 [CE], in considerazione dell-importanza dei servizi di interesse economico generale nell-ambito dei valori comuni dell-Unione, nonchÈ del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunit‡ e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell-ambito del campo di applicazione del presente Trattato, provvedono affinchÈ tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compitiª.

2 ††††††††L-art.†86, n.†2, CE dispone:

´Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l-applicazione di tali norme non osti all-adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunit‡ª.

3 ††††††††L-art.†87, n.†1, CE dispone:

´Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenzaª.

4 ††††††††Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU†1997, C†340, pag.†109; in prosieguo: il ´Protocollo di Amsterdamª), introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato†CE, dispone:

´[Gli Stati membri,] considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri Ë direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societ‡, nonchÈ all-esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al Trattato [CE]:

Le disposizioni del Trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell-adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunit‡ in misura contraria all-interesse comune, tenendo conto nel contempo dell-adempimento della missione di servizio pubblicoª.

5 ††††††††Il 15 novembre 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa all-applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU†C†320, pag.†5; in prosieguo: la ´comunicazione sulla radiodiffusioneª), in cui ha enunciato i principi che essa seguir‡ nell-applicazione dell-art.†87†CE e dell-art.†86, n.†2, CE, al finanziamento statale al servizio pubblico di radiodiffusione (punto 4 di tale comunicazione).

Fatti all-origine della controversia

6 ††††††††La RTP - Radiotelevis„o Portuguesa, SA, Ë una societ‡ per azioni a capitale pubblico, incaricata del servizio pubblico della televisione portoghese in forza di contratti intitolati ´contratti di concessione del servizio pubblico televisivoª stipulati, nell-ordine, il 17 marzo 1993 e il 31 dicembre 1996 (in prosieguo, considerati congiuntamente: i ´contratti di servizio pubblicoª).

7 ††††††††La ricorrente, vale a dire la SIC - Sociedade Independente de ComunicaÁ„o, SA, Ë una societ‡, attiva nel settore delle televisioni commerciali, che gestisce uno dei principali canali televisivi portoghesi privati.

8 ††††††††Mediante tre denunce, datate rispettivamente 30 luglio 1993 e 12 febbraio 1994 (NN†133/B/01), 16 ottobre 1996 (NN 85/B/2001) e 18 giugno 1997 (NN 94/B/99), la Commissione Ë stata informata che la Repubblica portoghese aveva attuato una serie di misure ad hoc e di pagamenti annuali di compensazione a favore della RTP, che avrebbero costituito aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

9 ††††††††Il 3 marzo 1997 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T-46/97, in cui chiedeva l-annullamento di una decisione della Commissione 7 novembre 1996, adottata senza l-avvio preliminare di un procedimento formale d-indagine ai sensi dell-art.†93, n.†2, del Trattato†CE (divenuto art.†88, n.†2, CE) e relativa ad un procedimento ai sensi dell-art.†88†CE in materia di finanziamento dei canali pubblici televisivi, nonchÈ l-annullamento di una decisione che si assumeva contenuta in una lettera della Commissione 20†dicembre 1996. Con tale decisione e tale lettera, la Commissione ha considerato che talune delle misure segnalate nelle denunce non costituissero aiuti di Stato, mentre, riguardo ad altre di tali misure, ha richiesto informazioni alle autorit‡ portoghesi.

10 ††††††Nella sentenza 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC/Commissione (Racc.†pag.†II-2125), il Tribunale, avendo constatato che la sussistenza di serie difficolt‡, al termine di un esame preliminare da parte della Commissione di una durata di gran lunga superiore a quella normalmente necessaria, avrebbe giustificato l-avvio, da parte di tale istituzione, del procedimento formale di indagine (punti 105-109 della sentenza), ha annullato la decisione 7 novembre 1996. Il Tribunale, per contro, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro la lettera 20 dicembre 1996, in quanto tale lettera non costituiva una decisione (punto 49 della sentenza).

11 ††††††A seguito della citata sentenza, la ricorrente ha inviato alla Commissione, con tre lettere 26 luglio 2001, tre richieste ad agire, riguardo, rispettivamente, alle sue tre denunce, dirette ad ottenere l-apertura del procedimento formale d-indagine in merito alle misure segnalate nelle sue denunce.

12 ††††††Tali richieste ad agire sono state seguite da due ricorsi per carenza, proposti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale in data 6 dicembre 2001 e iscritti a ruolo con i numeri T-297/01 e T-298/01. Tali ricorsi sono stati oggetto, a seguito di un-iniziativa della Commissione del 7 novembre 2001 e delle prese di posizione di tale istituzione intervenute in data 13 novembre 2001 e 30 settembre 2003 (punti 13 e 14 infra), di una sentenza di non luogo a statuire (sentenza del Tribunale 19 febbraio 2004, cause riunite T-297/01 e T-298/01, SIC/Commissione, Racc.†pag.†II-743).

13 ††††††Con lettera 7 novembre 2001, la Commissione, con riferimento ai pagamenti annuali di compensazione, menzionati al precedente punto 8, ha invitato la Repubblica portoghese, in applicazione dell-art.†10, n.†3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n.†659, recante modalit‡ di applicazione dell-articolo [88]†CE (GU†L†83, pag.†1), a comunicarle talune informazioni per permetterle di decidere in merito alla natura di aiuti nuovi o di aiuti esistenti di tali pagamenti. Successivamente, con lettera 30 settembre 2003, la Commissione ha notificato alla Repubblica portoghese una richiesta di osservazioni, in applicazione dell-art.†17, n.†2, del regolamento n.†659/1999, e ha cos-

avviato la prima parte dell-esame di tali misure in qualit‡ di aiuti esistenti. Tali pagamenti compensativi annuali, nonchÈ la procedura avviata nei loro confronti con la decisione 30 settembre 2003, non costituiscono oggetto del ricorso in esame.

14 ††††††Con lettera 13 novembre 2001, la Commissione ha informato la Repubblica portoghese della sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine previsto all-art.†88, n.†2, CE nei confronti di un certo numero di misure ad hoc adottate dalla Repubblica portoghese a favore della RTP tra il 1992 e il 1998. Tali misure sono le seguenti:

-††††††††l-esenzione dal pagamento dei diritti e dalle spese afferenti alla registrazione dell-atto costitutivo della RTP per un importo di 33 milioni di scudi portoghesi (PTE) (in prosieguo: le ´esenzioni fiscaliª);

-††††††††le agevolazioni di pagamento, concesse dalla societ‡ Portugal Telecom alla RTP, dei canoni di utilizzo della rete di telediffusione (in prosieguo: le ´agevolazioni di pagamento del canoneª);

-††††††††l-accordo amichevole tra l-ente incaricato della sicurezza sociale e la RTP, concernente una rateizzazione di un debito della RTP nei confronti di tale ente e la rinuncia da parte di questo al recupero degli interessi di mora;

-††††††††l-aumento del capitale della RTP di 5,4 miliardi di PTE nel 1993, in compensazione della vendita da parte della RTP della rete di telediffusione;

-††††††††l-emissione di obbligazioni nel 1994, per un importo di 5 miliardi di PTE, che sarebbe stato garantito dalla Repubblica portoghese (in...

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