Ordinanza del 25 marzo 2008 emessa dal Corte d'appello di Brescia nel procedimento penale a carico di C.R. Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Definizione del giudizio con sentenza non...

LA CORTE DI APPELLO

Pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2403/2007 a carico di C.R., nato ad A.M. (BI) il con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dall'avv. C.C. del foro di Busto Arsizio: sull'eccezione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 428 c.p., come modificato dall'art. 4, legge n. 46/2006 per contrasto con le norme degli artt. 111 e 3 della Costituzione, sollevata dal Procuratore generale, sentita la difesa che ha instato per la dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione,

O s s e r v a

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di C. R., sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, imputato di tentata concussione di' tentata ai danni dell'avv. B.M.

Nell'ambito di indagini che riguardavano altri soggetti erano emerse intercettazioni telefoniche che riguardavano anche il predetto magistrato ed in particolare da una telefonata risultava che lo stesso si era rivolto all'avv. B. da lui ritenuto il legale dell'avversario di tale D.M. industriale legato al C. da profonda amicizia, dicendogli testualmente in relazione alla causa civile di lavoro alla quale era interessato il D.M.: "Dobbiamo fare una transazione... il suo avversario e' la D.M. industrie" ed aggiungendo: "Faccia conto che dall'altra parte ci sono io... la chiudiamo". L'avv. B. aveva risposto che non si ricordava del caso e che forse se ne occupava un suo collega di studio, l'avv. G. al che il C. aveva replicato: "Va beh, la togliamo a G. e la seguiamo noi... la chiudiamo".

Successivamente emergeva che in realta' l'avv. B. tutelava nella causa civile di lavoro proprio il D.M. per cui il C. pochi giorni dopo in un'altra telefonata sentiva nuovamente il legale e gli chiedeva di non considerare oltre quella richiesta che gli aveva formulata.

Sulla base di queste emergenze processuali il g.u.p. ha ritenuto che astrattamente i fatti concretizzino il reato ascritto, ma ha affermato che nella specie il fatto non e' punibile, versandosi nell'ipotesi del reato impossibile, perche' il C. per esercitare la sua pressione si era rivolto all'avvocato che erroneamente riteneva fosse il legale dell'avversario dell'amico D.M. quando invece era proprio il legale di quest'ultimo. Secondo la decisione oggi impugnata non si verifica nella specie la lesione del bene protetto dalla norma dell'art. 317 c.p. e l'azione non e' idonea a...

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