Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non muniti di diploma di laurea, gia' inquadrati nell'area C (direttori amministrativi e coordinatori) o provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale - Inqu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 152, comma 1, 2 e 3, 162, comma 2 e 3, e 165 comma 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), promossi con ordinanze del 16 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Benigni Paolo ed altri contro il Ministero dell'interno e del 7 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Puntorieri Massimo ed altri contro il Ministero dell'interno, iscritte ai nn. 365 e 840 del registro ordinanze del 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Facciolo Antonio, di Puntorieri Massimo ed altri nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Francesco Caputo per Facciolo Antonio, Raffaele Silipo per Puntorieri Massimo ed altri e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), nella parte in cui non prevedono l'inquadramento nelle nuove qualifiche di "funzionario amministrativo - contabile direttore" e di "funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente", o comunque in un ruolo direttivo speciale, dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea.

    Il Collegio rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il giudizio di annullamento del provvedimento con il quale i ricorrenti, dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' inquadrati come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi, sono stati inquadrati nella qualifica di "sostituto direttore amministrativo - contabile capo".

    Le disposizioni impugnate prevedono, in sede di riordino della disciplina del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un nuovo inquadramento del personale, stabilendo per i direttori amministrativi e per i coordinatori amministrativi, gia' inquadrati nell'area C, diversi regimi, secondo che essi siano laureati o meno: se laureati, i direttori amministrativi e i coordinatori amministrativi vengono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di "funzionario amministrativo - contabile direttore" e di "funzionario amministrativo - contabile direttore-vicedirigente" (art. 165); se non laureati, gli uni e gli altri vengono inquadrati nella qualifica, gerarchicamente e funzionalmente subordinata, di "sostituto direttore amministrativo-contabile capo", con l'attribuzione ai coordinatori amministrativi dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105 e della denominazione aggiuntiva di "esperto" (art. 162).

    In ordine alla rilevanza della questione, il Collegio rimettente riferisce che il ricorso a esso proposto e' esclusivamente affidato a censure di illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, delle quali il provvedimento impugnato costituisce applicazione.

    In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione con riferimento a diversi parametri.

    In primo luogo, esse violerebbero l'articolo 76 della Costituzione, in quanto contrastanti con l'art. 2, comma 1, lettera b, punto 2, della legge delega sulla base della quale il decreto legislativo n. 217 del 2005 e' stato emanato (legge 30 settembre 2004, n. 252). La legge delega, infatti, stabiliva che il riassetto dei ruoli prevedesse avanzamenti fondati su "adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali". Secondo il rimettente, le qualificate esperienze professionali sono state trascurate, per valorizzare esclusivamente il titolo di studio.

    In secondo luogo, sarebbero violati gli articoli 3 e 97 della Costituzione e, in particolare, il principio di eguaglianza, per il diverso trattamento del personale sprovvisto di laurea...

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