LEGGE REGIONALE 17 Marzo 2008, n. 11 - Istituzione di un fondo di solidarieta'' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
Istituzione di un fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Principi e finalita' 1. La Regione Piemonte riconosce, che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilita' della persona e una violazione della sua liberta', secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
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La Regione, al fine della tutela della dignita' e dell'integrita' fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarieta' e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
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La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.
Art. 2.
Fondo di solidarieta' per le vittime di violenza e maltrattamenti 1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, istituisce un fondo di solidarieta' per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
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Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale e' svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.
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La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 4, provvede altresi' a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
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a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale e' disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
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i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto...
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