LEGGE REGIONALE 20 Febbraio 2008, n. 4 - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

CAPO ILa politica di sviluppo del territorio montano

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle comunita' montane, quali enti locali territoriali preposti alta valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi.

  1. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realta' economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

    1. territorio montano: il territorio di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche;

    2. territorio della comunita' montana: l'intero territorio dei comuni facenti parte dei una comunita' montana, a eccezione del territorio non montano dei comuni capoluogo di provincia;

    3. comunita' montana: l'ente locale territoriale istituito dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 33/2002 e, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge regionale, le province di Gorizia e Trieste;

    4. piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'art. 13 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;

    5. comitato di direzione: il comitato di cui all'art. 34 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche;

    6. zona C di svantaggio socio-economico: la zona con svantaggio socio-economico elevato di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 33/2002.

      Art. 3.

      Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano 1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:

    7. il piano strategico regionale;

    8. il Piano di azione locale (PAL) che e' documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale n. 1/2006, nonche' di parternariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

      Art. 4.

      Comunita' montana, Cabina di regia e Piano di azione locale 1. La Comunita' montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunita' montana in particolare:

    9. ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunita' locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della societa' civile;

    10. definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i comitati strategici d'ambito di cui all'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;

    11. definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.a. di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);

    12. assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilita' tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;

    13. e' responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.

  2. Presso la Comunita' montana e' istituita la Cabina di regia quale sede di partecipazione e di confronto per l'elaborazione della strategia di sviluppo integrato e per il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.

    3, La Cabina di regia e' costituita con deliberazione del Consiglio della Comunita' montana e a essa spetta, in particolare, di esprimere parere sui documenti di programmazione della Comunita' montana medesima e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto degli effetti reciproci.

    Art. 5.

    Finalita' del Piano di azione locale 1. In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL e' finalizzato a:

    1. promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;

    2. stimolare la crescita competitiva e la differenziazione produttiva del sistema montano attraverso la gestione sostenibile delle risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;

    3. promuovere uno sviluppo multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell'applicazione;

    4. conseguire un miglioramento duraturo della qualita' della vita;

    5. stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico e culturale e ottimizzare la fruizione delle risorse locali;

    6. mantenere il presidio antropico tenuto conto della polarizzazione verso i fondovalle e i centri storici.

  3. Il PAL ha durata triennale a decorrere dalla formale comunicazione di avvio da parte della Comunita' montana ai soggetti sottoscrittori. Il PAL puo' essere prorogato...

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