Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento di quota di societa' a responsabilita' limitata - Ipotesi di mancata vendita della quota anche dopo il secondo incanto e di assenza di altri beni nel patrimonio del debitore esecutato - Possibilita' per il giudice, nel disporre un ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 maggio 2007 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Bologna, sul ricorso proposto dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. ed altri contro Gazzoni Frascara Giuseppe ed altra, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visti l'atto di costituzione della G.M.G. Group s.r.l., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Tiziana Tampieri per la G.M.G. Group s.r.l. e l'avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 maggio 2007, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di societa' a responsabilita' limitata anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilita' per il giudice dell'esecuzione di disporre un nuovo incanto a prezzo ribassato fino ad un quinto, ma con esclusione della possibilita' per la societa' di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione;

che il rimettente riferisce che la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e l'Emilia Romagna Factor s.p.a. avevano sottoposto a pignoramento la quota nella societa' G.M.G. Group s.r.l. appartenente a Giuseppe Gazzoni Frascara;

che il debitore aveva depositato in cancelleria dichiarazione, ai sensi dell'art. 492, quarto comma, cod. proc. civ., dichiarando che, oltre alle quote pignorate, non vi erano nel suo patrimonio altri beni ulteriormente aggredibili;

che, in seguito alle istanze di vendita, il giudice a quo, constatato il difetto di qualsiasi "accordo sulla vendita" tra creditori, debitore e societa', aveva disposto la vendita all'incanto - ai sensi degli artt. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ. - delle predette quote;

che dal complesso delle clausole statutarie vigenti all'epoca del pignoramento si evinceva che la circolazione delle quote della citata societa' era sottoposta a limitazioni tali per cui le partecipazioni potessero trasferirsi tra vivi ma con l'obbligo, a carico del socio che intendesse trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, di offrirla preventivamente agli altri soci;

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