Ordinanza dell'8 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di Parma nel procedimento civile promosso da Perini Daniela contro Bonnini Paolo ed altra Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - ...

IL GIUDICE DI PACE

Letta la citazione per risarcimento danni da incidente stradale depositata presso la cancelleria di questo Ufficio in data 23 gennaio 2008, causa iscritta al n. R.G. 391/2008, nonche' il verbale di prima udienza del giorno 29 gennaio 2008, nel quale l'attore sollevava eccezione preliminare di incostituzionalita' ai sensi dell' art. 134 Cost. e dell'art. 23 legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione gli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana;

Osservato che ad avviso di questo giudice le menzionate norme - artt. 149 e 150 del d.lgs n. 209/2005 - acquistano rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita';

Riportandosi in parte alla narrativa di cui alla verbalizzazione operata dall'attore all'indicata udienza del 29 gennaio 2008, a scioglimento della riserva d'udienza, ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale delle sopra indicate norme ante l'ill.ma Corte Costituzionale.

Motivi della decisione Premessa.

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosiddetto codice delle assicurazioni private, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova procedura per il risarcimento del danno cagionato a seguito di sinistri verificatisi in occasione della circolazione dei veicoli sulle strade.

La nuova azione introdotta dalla normativa, definita anche "indennizzo diretto", nell'intenzione del legislatore, avrebbe funzione di semplificazione dei tempi delle procedure assicurative di liquidazione del danno, nonche' funzione del contenimento dei costi assicurativi.

Come osservato, per introdurre la disciplina di cui sopra, il legislatore ha utilizzato lo strumento del decreto legislativo. 1) Rilevanza della questione.

Parte attrice del giudizio in cui la questione viene sollevata ha proposto la azione di risarcimento del danno da circolazione di veicoli nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Ubi Assicurazioni S.p.A., in applicazione della normativa di cui agli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni.

Nella domanda sopra proposta e' di piena evidenza la sussistenza di un collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res iuridicancte e la norma di legge ritenuta in contrasto con il dettato costituzionale.

Inoltre, lo stesso collegamento appare fondamentale anche ai fini sostanziali, atteso che, in assenza di detti artt. 149 e 150, l'azione sarebbe stata introdotta nei confronti del responsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa, soggetti diversi dall'odierna convenuta, e pertanto la conformita' o meno alla normativa costituzionale degli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni private appare senza dubbio rilevante ai fini decisori: questo in quanto, ove il detto disposto normativo venga ritenuto in contrasto con la normativa costituzionale, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta al responsabile del sinistro ed alla relativa compagnia. 2) La non manifesta infondatezza.

  1. Il quadro normativo e l'iter approvativo degli artt. 149 e 150 cod. ass. 1. La scelta del decreto legislativo.

    Il legislatore, per riordinare il settore assicurativo, ha scelto la strada del decreto legislativo ovvero una norma dell'ordinamento giuridico con forza di legge emanata, in via eccezionale, dal Governo su delega del Parlamento; quest'ultimo ricorre alla delega dell'esercizio del potere legislativo, nei casi in cui la materia oggetto del decreto sia molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge; per cui il Governo, che puo' avvalersi dell'aiuto di organi consultivi tecnici, appare come il piu' idoneo a legiferare. La delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nella legge delega, cosi' come previsto dall'art. 76 della Costituzione: nell'emanare il decreto, il Governo deve rispettare rigorosamente i limiti ed i principi sanciti nella legge delega.

    Se cio' non avviene il decreto legislativo e' viziato d'incostituzionalita' per eccesso di delega.

    Il procedimento di formazione del decreto legislativo e' disciplinato dall'art. 14 della legge n. 400 del 1988 che configura, appunto, il Governo come soggetto competente ad adottare l'atto. 2. La legge delega.

    La legge n. 229 del 29 luglio 2003 ha riservato la delega al Governo per il riassetto del settore assicurativo.

    L'art. 4 della detta legge prevede: "Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  2. adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

  3. tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei...

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