Ordinanza nº 186 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 2012

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione12 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 186

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), promosso dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ricorso depositato in cancelleria il 22 marzo 2012 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che, con ricorso del 2 marzo 2012, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale la Camera dei deputati – ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli, oggetto del procedimento penale in corso davanti al Tribunale ricorrente, rientrino nella previsione dell’articolo 96 della Costituzione – ha negato, in relazione ad essi, l’autorizzazione a procedere;

che il Tribunale premette di essere investito del procedimento penale nei confronti del senatore Matteoli, al quale è contestato il reato di cui all’articolo 378 del codice penale con riguardo a fatti commessi nell’agosto del 2003, allorché rivestiva la carica di Ministro per l’ambiente;

che il procedimento era pervenuto al ricorrente dopo che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), aveva escluso che i fatti contestati potessero qualificarsi come reati ministeriali ai sensi dell’art. 96 Cost., in quanto «oggettivamente e strumentalmente non riconducibili alle funzioni proprie della carica istituzionale»;

che la Camera dei deputati – della quale all’epoca il Matteoli faceva parte – aveva sollevato conflitto tra poteri dello Stato, ritenendo che i provvedimenti adottati tanto dal Collegio per i reati ministeriali che dallo stesso Tribunale di Livorno (davanti al quale il procedimento era giunto alla fase dell’istruzione dibattimentale) fossero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali, previste dall’art. 96 Cost. e dagli artt. 5, 8 e 9 della legge cost. n. 1 del 1989;

che la Corte costituzionale aveva risolto il conflitto con la sentenza n. 241 del 2009, affermando, da un lato, che il Collegio per i reati ministeriali avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, affinché questi...

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