Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilita' nei giudizi a quibus del piu' favorevole jus superveniens che ha previsto il piu' elevato termine de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza depositata il 9 maggio 2003 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nei giudizi riuniti vertenti tra l'Agenzia delle entrate, uffici di Montepulciano e di Firenze 1, Franco Fontani ed Emanuele Francesco Reali, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi d'appello riuniti, aventi ad oggetto sentenze riguardanti l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza avanzata da due contribuenti per ottenere il rimborso dell'IRPEF da essi corrisposta mediante versamento diretto, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con ordinanza depositata il 9 maggio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 38 [rectius: del solo primo comma di tale articolo] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);

che la Commissione rimettente, con riguardo ad uno dei due giudizi di appello, dichiara di proporre, in riferimento ai suddetti parametri costituzionali, la medesima questione di legittimita' costituzionale gia' sollevata nello stesso giudizio, in riferimento a parametri parzialmente diversi (cioe' gli artt. 3 e 24 Cost.), con una precedente ordinanza di rimessione;

che, in relazione a tale ordinanza, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 2002, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice a quo perche' motivasse sull'eventuale perdurare della rilevanza della questione anche dopo la sopravvenienza dei commi 6 e 5 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), i quali avevano rispettivamente modificato: a) il secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, elevando da diciotto a quarantotto mesi il termine decadenziale, decorrente dalla data di effettuazione della ritenuta, previsto per la richiesta di rimborso da parte dei percipienti delle somme assoggettate a ritenuta medesima; b) l'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, assunto dal rimettente quale tertium comparationis, sostituendo all'originario termine prescrizionale decennale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT