Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Lombardia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 - Trattazione delle sole questioni relative ai commi da 362 a 365 e 1284 dell'art. 1 - Rinvio a separate pronun...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE

SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino ASSESE,

Maria Rita SAULLE , Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 362 a 365 e 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 7 marzo 2007 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il successivo 7 marzo, la Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), tra cui i commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dell'art. 1.

    1.1. - Il comma 362 dispone che il "maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali".

    Tale fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed ha, per il triennio 2007-2009, una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui (comma 363).

    Il successivo comma 364 stabilisce che le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione di detto Fondo sono stabiliti con "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il medesimo comma precisa, altresi', che il fondo deve essere destinato al finanziamento, da parte dei comuni, sia di interventi di carattere sociale "per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili", sia, limitatamente ad una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, degli interventi di efficienza energetica previsti dai commi da 353 a 361 (e cioe' ad interventi relativi, da un lato, alla sostituzione dei frigoriferi e dei congelatori, degli apparecchi di illuminazione utilizzati dalle attivita' commerciali, del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica cosiddetta digitale terrestre; dall'altro, all'acquisto ed all'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocita' - inverter - su impianti aventi determinati requisiti tecnici).

    Il comma 365 prevede, infine che, "per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364". Il comma 365 precisa altresi' che i costi delle strutture amministrative a tal fine costituite "possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362".

    1.2. - Il comma 1284 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo di solidarieta' "finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale". Detto comma istituisce altresi' un contributo - che va a confluire nel medesimo fondo - pari a "0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico" e demanda l'indicazione delle modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo ad un "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Infine, il medesimo comma 1284 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.

  2. - Le questioni di legittimita' costituzionale dei commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sono state promosse dalla Regione ricorrente in riferimento (complessivamente) agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

    2.1. - La ricorrente premette che: a) il Titolo V della Parte II della Costituzione, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), "individua una stretta correlazione tra gli artt. 119 e 117"; b) in forza di tale relazione, "le funzioni pubbliche relative a materie di competenza regionale piena o concorrente debbono essere finanziate con le risorse proprie cui si riferisce l'art. 119, comma 4, della Costituzione"; b) la giurisprudenza costituzionale ha gia' affermato che "deve ritenersi preclusa la possibilita' di interventi finanziari statali non coerenti con il vigente riparto di competenze tra Stato e regioni" ed, in particolare, "la previsione di fondi a destinazione vincolata, relativi ad ambiti di competenza regionale"; d) alla luce della medesima giurisprudenza, "il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiche' cio' equivarrebbe a riconoscere allo Stato potesta' legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze" (sentenze n. 16 e n. 320 del 2004; n. 370 del 2003). Su tali premesse, la regione deduce, con un primo motivo di censura, che i commi 362, 363, 364 e 365 violano gli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perche' - incidendo "in maniera inequivocabile" su un ambito di competenza legislativa concorrente previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost. ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia") - non "contengono alcuna previsione relativa a forme di codeterminazione con la regione delle misure ivi contemplate", ed, in particolare, non prevedono "un'intesa "forte" con la Conferenza Stato-regioni". Da cio' consegue, per la regione, una lesione dell'"autonomia finanziaria di entrata e di spesa" della Regione, non potendo detto fondo essere incluso nel complesso delle risorse che, secondo le norme costituzionali, devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (sentenza n. 423 del 2004). In particolare, secondo la ricorrente, tale fondo non puo' essere qualificato come un "intervento speciale" consentito dall'art. 119, quinto comma, Cost., perche' i soggetti utilizzatori delle risorse ivi stanziate sono individuati nella generalita' dei comuni e non gia' in "determinati" comuni, come richiesto da detta disposizione costituzionale (sentenza n. 16 del 2004).

    2.2. - Le previsioni impugnate - prosegue la Regione Lombardia, prospettando un secondo motivo di censura - si pongono, poi, "in esplicita contraddizione, rilevante [...] sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione e della ragionevolezza, con le disposizioni in tema di risparmio energetico che assegnano un ruolo cruciale alle regioni" (sentenza n. 133 del 2006).

    2.3. - La ricorrente deduce, quale terzo motivo di censura, che il comma 365 viola gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perche' il medesimo comma - demandando a semplici accordi ex post la individuazione o la creazione di strutture amministrative per la gestione degli interventi di cui al comma 364 - si riferisce con tutta evidenza all'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale e quindi, in assenza di "forme partecipative ben piu' intense, quali le intese forti", lede "con tutta evidenza" materie di competenze legislativa regionale, "in aperta lesione del riparto di competenze previsto dagli artt. 117 e 118 Cost.".

    2.4. - Con riguardo al comma 1284, la ricorrente deduce che detto comma viola gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche' il generale principio di leale collaborazione, perche' quanto stabilisce un finanziamento nella materia di competenza legislativa residuale "acque minerali" senza prevedere un "pieno coinvolgimento" della regione "attraverso lo strumento dell'intesa".

    2.5. - Secondo la Regione Lombardia, il medesimo comma 1284 lede i parametri suddetti (gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche' il generale principio di leale collaborazione) anche perche', "intervenendo in un settore di competenza residuale delle regioni" - e cioe', a suo avviso, nella...

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