Ordinanza del 29 novembre 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Carlo ed altri Processo penale - Udienza preliminare - Presentazione della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio - Trasmissione del fascicolo processuale - Sanzione della nullita' per il deposito di un fascicolo n...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

I difensori degli imputati hanno oggi eccepito la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio che, depositata in cancelleria ex art. 416, secondo comma, c.p.p. unitamente al fascicolo delle indagini preliminari formato senza rispettare il dettato degli artt. 130 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e 3 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334, non sarebbe a loro giudizio rispettosa del dettato dell'art. 178, lett. b), c.p.p. sotto il profilo della mancata corrispondenza dell'iniziatva del pubblico ministero allo schema tipico della sua azione, delineato dal combinato disposto degli artt. 416, primo e secondo comma, c.p.p., 130 disp. att. c.p.p. e 3 reg. es. c.p.p.; la citata richiesta sarebbe invalida anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 178, lett. c), c.p.p., giacche' implicherebbe una violazione del diritto di difesa e dunque ostacolerebbe la piena assistenza dell'imputato.

Uno dei difensori degli imputati Guffanti e Cocozza ha anche eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 416, primo comma, c.p.p., che non rispetterebbe i parametri costituzionali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, prima parte, della Carta costituzionale, nella parte in cui il citato articolo del codice di rito non prevede la nullita' del predetto atto di esercizio dell'azione penale, nel caso in cui il fascicolo con esso depositato non risponda ai requisiti indicati dai citati articoli 130 e 3.

Il requirente - pur non negando la rilevanza delle questioni sollevate dai difensori e sottolinenado le difficolta' che la caoticita' del fascicolo processuale depositato in cancelleria comporti per lo stesso rappresentante d'udienza dell'accusa - ha chiesto il rigetto delle eccezioni di nullita' e della questione di costituzionalita', evidenziando che nessuna invalidita' sia prevista dal codice di procedura penale per la violazione delle menzionate norme di attuazione e regolamentari e ritenendo che un eventuale intervento additivo della Corte costituzionale aggraverebbe le difficolta' di concreta tenuta dei fascicoli processuali.

Il giudice al riguardo osserva quanto segue.

La questione posta oggi dalle difese e', in punto di fatto, difficilmente contestabile.

Come spesso avviene nella quotidianita', il fascicolo processuale trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio di cinque medici, - accusati del decesso di una paziente asseritamene cagionato da condotte omissive e commissive caratterizzate da colpa professionale - non solo contiene atti riferiti a piu' persone originariamente indagate e nei cui confronti non e' stata esercitata l'azione penale, ma, soprattutto, contiene atti e produzioni raccolti non in ordine...

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