Sentenza nº 2083 da Council of State (Italy), 07 Maggio 2008
Data di Resoluzione | 07 Maggio 2008 |
Emittente | Council of State (Italy) |
REPUBBLICA ITALIANA N. 2083/08 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5735 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5735 del 2007 proposto dalla Regione Lazio, in persona del presidente, dottor Pietro Marrazzo, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Uricchio ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede dell'Avvocatura regionale, via Marcantonio Colonna n. 27;
contro
il Fallimento n. 62854 della ALPI 85 spa, in persona del curatore,
rappresentato e difeso dall'avv.ssa Patrizia Soldini ed elettivamente domiciliato in Roma, via G. Zanardelli n. 23;
e nei confronti
del Comune di Castel Sant'Angelo, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, 7 maggio 2007 n. 4022;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del "Fallimento n. 62854 della ALPI 85" spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avvocati Uricchio e Soldini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
-
- Con sentenza 7 maggio 2007 n. 4022 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma- sez. I/ter, ha accolto il ricorso proposto dal "Fallimento n. 62854 della ALPI 85" spa avverso il silenzio serbato dal difensore civico della Regione Lazio sull'istanza 13 novembre 2006 volta ad ottenere la nomina di un Commissario ad acta presso il Comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), in stato di dissesto finanziario.
Il "Fallimento n. 62854 della ALPI 85" spa aveva interesse ad individuare i soggetti ritenuti responsabili, ai sensi dell'articolo 257 del decreto legislativo, dei debiti non ammessi alla liquidazione.
Il giudice di prime cure si è determinato ad ordinare alla Regione Lazio "di pronunziarsi ufficialmente sull'istanza di cui è causa".
L'appellante Regione deduce che:
a.-il difensore civico regionale è soggetto autonomo, al quale non può essere riconosciuta ha qualificazione di organo regionale (ne discende l'inammissibilità del ricorso in primo grado perché non notificato al difensore civico);
b.-la nota 1° giugno 2006 n. 44672, nella parte in cui ha affermato l'impossibilità d'esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli enti...
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