LEGGE REGIONALE 4 Febbraio 2008, n. 3 - Istituzione e organizzazione dell''Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO).

Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO).

CAPO IIstituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e laPrevenzione Oncologica (ISPO)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'8 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) 1. L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) e' ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art. 2.

Attivita' dell'ISPO 1. Sono attivita' istituzionali dell'ISPO:

  1. la ricerca, la valutazione epidemiologica e gli interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilita' individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalita' per tumori, nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale e del programma di attivita' di cui all'art. 10;

  2. la promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico per le principali neoplasie;

  3. l'assistenza sanitaria e psicologica, la riabilitazione ed il follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;

  4. la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalita' regionale, nonche' la gestione delle mappe di rischio oncogeno, la gestione del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;

  5. la sperimentazione clinica, con riferimento alle attivita' complessive dell'Istituto.

    1. L'ISPO effettua inoltre attivita' ambulatoriali diagnostiche e specialistiche.

    2. L'ISPO svolge attivita' di ricerca anche attraverso la partecipazione a bandi di ricerca europei.

    3. L'ISPO effettua anche attivita' di aggiornamento professionale nella prevenzione oncologica per le aziende del servizio sanitario regionale e nazionale (formazione esterna).

    Art. 3.

    O r g a n i 1. Sono organi dell'ISPO:

  6. il direttore generale;

  7. il comitato scientifico;

  8. il collegio sindacale.

    Art. 4.

    Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale; la nomina del direttore generale e' preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima.

    1. Il direttore generale e' nominato tra soggetti di eta' non superiore a sessantacinque anni, in possesso di comprovata e documentata esperienza e professionalita', di diploma di laurea e che abbiano ricoperto incarichi di livello dirigenziale di responsabilita' amministrativa, gestionale o tecnico-scientifica in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni, per almeno cinque anni.

    2. Non possono essere nominati direttori generali:

  9. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 166 del codice penale;

  10. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

  11. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall'art.

    14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale);

  12. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata.

    1. L'incarico di direttore generale non e' compatibile con cariche pubbliche e con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente.

    2. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con atto motivato, la decadenza dalla nomina del direttore generale per i seguenti motivi:

  13. grave disavanzo;

  14. gravi violazioni di norme di legge;

  15. sopravvenute cause di impedimento alla nomina, di cui al comma 3, o di incompatibilita', di cui al comma 4.

    1. Il Presidente della Giunta, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita', invita l'interessato a rimuoverla entro il termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali, dichiara, con provvedimento motivato, il direttore generale decaduto dalla carica.

    2. Il Presidente della Giunta puo' revocare, con atto motivato, la nomina del direttore generale per i seguenti motivi:

  16. persistente inadempimento delle direttive della Regione;

  17. gravi irregolarita' nella gestione.

    1. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

    2. L'incarico di direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato, di durata triennale, redatto secondo uno schema tipo approvato dal Presidente della Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile. Il trattamento economico del direttore generale non puo' superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale delle aziende sanitarie. Il servizio prestato in forza del contratto e' utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonche' ai fini dell'anzianita' di servizio.

    3. Il direttore generale, qualora dipendente della Regione, di un ente o di un'azienda regionale ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio della Regione stessa, e' collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.

    4. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, puo' procedere alla conferma dell'incarico ed alla stipula di un nuovo contratto, ovvero prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.

    5. Il contratto del direttore generale e' risolto anticipatamente a seguito dei provvedimenti di decadenza o revoca.

    6. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale. Egli esercita le funzioni del direttore generale e resta in carica per un periodo non superiore a quattro mesi.

    7. In attesa della conclusione del procedimento di revoca o di decadenza del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale puo' sospenderlo dalle funzioni qualora...

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