Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo transitorio per il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 - Ricorso della Regione Siciliana - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55, 661 e 662, 796, lettera b), 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 23 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 2 marzo 2007 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2007;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il 2 marzo 2007, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55, 661 e 662, 796, lettera b), nonche' 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

    1.1. - Con riferimento al non censurato comma 53 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - il quale stabilisce che "Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale" e che "entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle Province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti" -, gli impugnati commi 54 e 55 demandano, rispettivamente, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, la disciplina delle "modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati" relativi, da un lato, alle dichiarazioni dei redditi di cui al precedente comma 53 (comma 54) e, dall'altro, all'"import/export" del sistema doganale (comma 55).

    1.2. - Il comma 661 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevede che "Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660", cioe' tramite il raggiungimento di uno specifico accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto il complessivo livello delle spese correnti e in conto capitale, "anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite".

    Il comma 662 demanda alle norme di attuazione dello statuto speciale la previsione - sulla base degli esiti della sperimentazione finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilita' interno, il saldo finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 656, della medesima legge - di disposizioni atte ad assicurare "in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".

    1.3. - L'art. 1, comma 796, lettera b), della medesima legge n. 296 del 2006 - al fine di "garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione" - istituisce un "Fondo transitorio" alla cui ripartizione possono accedere (previa sottoscrizione di un accordo che definisca, tra l'altro, un apposito piano di rientro) le Regioni interessate da elevati disavanzi e per le quali sia scattato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

    In forza del comma censurato, "Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze"; in ogni caso, l'accertamento del mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, le predette addizionali si applichino, in via generalizzata e senza "differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi", "oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi". Nel caso in cui, invece, il rispetto di detti obiettivi intermedi sia stato conseguito "con risultati [...] quantitativamente migliori", la Regione interessata puo' ridurre le medesime imposte "per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto". La disposizione impugnata chiarisce, poi, che gli "interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza [...], sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo". La medesima disposizione precisa che le determinazioni previste nell'accordo "possono comportare effetti di variazione nei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria". Da ultimo, la citata disposizione prevede che il "Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo [...] sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione [...], sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico".

    1.4. - Il comma 830 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di pervenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Siciliana, determina la misura del concorso della Regione a tale spesa nella misura del 44,85 per cento per l'anno 2007, del 47,05 per cento per l'anno 2008 e del 49,11 per cento per l'anno 2009.

    Il comma 831 sospende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 fino al 30 aprile 2007; stabilisce che "entro tale data dovra' essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria"; determina, infine, per l'anno 2007 il concorso di detta Regione alla spesa di cui al comma 830 in misura pari al 44,09 per cento, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa.

    Il comma 832 demanda alle norme di attuazione di cui al comma 831 il riconoscimento della "retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale"; stabilisce che tale retrocessione "aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830"; prevede, infine, che "alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto".

  2. - La Regione Siciliana censura l'art. 1, commi 54 e 55, 661 e 662, 796, lettera b), 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, per violazione (complessivamente) degli artt. 3, 81 e 119 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, dell'art. 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze), nonche' degli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 - Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).

    2.1. - In particolare, per quanto riguarda gli impugnati commi 54 e 55, la Regione deduce la violazione del principio di leale collaborazione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente: a) riservano alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e non alla Conferenza unificata, l'espressione dell'intesa concernente il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 54); b) non...

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