Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Istanza - Reiezione - Mancata previsione della possibilita' di proporre reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla tutela cautelare sostanziale, ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Chieti, nel procedimento civile vertente tra P. C. e E. P. ed altri, con ordinanza del 29 settembre 2003 iscritta al n. 648 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un'ordinanza di rigetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Chieti ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 2003 (pervenuta alla Corte il 24 maggio 2007), questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo contro le ordinanze di rigetto delle domande di istruzione preventiva.

    Osserva il remittente che i procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ. presentano la medesima ratio dell'istruzione preventiva. In entrambi i casi, infatti, il legislatore ha ritenuto di approntare una disciplina processuale idonea a garantire una tutela immediata del diritto, tutela che si esplica in via principale mediante l'anticipazione degli effetti della decisione di merito, ma anche tramite l'acquisizione delle prove suscettibili di dispersione nelle more dell'ordinario giudizio. Pertanto, se i provvedimenti di istruzione preventiva partecipano della natura cautelare dei provvedimenti anticipatori, non si ravvisa alcuna ragione per escludere l'estensione del regime del reclamo. Ne' varrebbe obiettare - secondo il giudice a quo - che la tutela cautelare sostanziale ha una funzione distinta, tesa all'anticipazione degli effetti della sentenza definitiva, mentre l'istruzione preventiva salvaguarda solo l'acquisizione probatoria: il remittente sottolinea al riguardo l'identita' teleologica dei due strumenti processuali, posto che entrambi assicurano alla parte di non veder pregiudicato il proprio diritto dalla durata del processo. Quest'ultimo puo' essere irrimediabilmente leso sia nel caso di tardiva tutela sostanziale, sia anche nel caso in cui non si consenta al titolare di assumere quei mezzi di prova soggetti a dispersione o modificazione ed in assenza dei quali la proposizione dell'azione risultera' sfornita di supporto probatorio.

    Se l'effetto negativo della pronuncia cautelare di rigetto e' il medesimo, a prescindere dal fatto che...

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