Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'estradando e al...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso con ordinanza del 27 novembre 2006 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di C.C.H.E., iscritta al n. 380 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, nelle forme del giudizio abbreviato, il processo penale nei confronti di una persona nata in Cile, la quale - a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - era stata catturata in Spagna, in esecuzione di mandato d'arresto europeo, il 15 giugno 2005 e consegnata in Italia il 15 luglio 2005.

Il rimettente riferisce, altresi', che - con istanza pervenuta il 30 agosto 2006 - l'imputato aveva dedotto l'intervenuta decorrenza del termine massimo "di fase" della custodia cautelare previsto dall'art. 303, comma 1, lettera a), numero 3), cod. proc. pen. (termine pari ad un anno, in rapporto ai reati contestati); individuando il relativo dies a quo nella data di cattura dell'istante in Spagna.

Il giudice a quo rileva, tuttavia, come l'ipotesi in questione non sia regolata dall'art. 722 del codice di rito. Quest'ultima norma disciplina gli effetti della custodia cautelare subita all'estero, in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, stabilendo - nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 253 del 2004 - che detta custodia e' computata non...

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