LEGGE REGIONALE 24 Ottobre 2007, n. 3 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 'Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano' e successive modificazioni.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 'Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano' e successive modificazioni.
(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1.
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L'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982. n. 7, e' sostituito dal seguente:
'Art. 1 (Natura delle Camere). - 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalita' giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
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Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.
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Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di 'Camere'.'.
Art. 2.
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Dopo l'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, e' inserito il seguente:
'Art. 1-bis (Potesta' statutaria). - 1. In conformita' ai principi della presente legge, alle Camere e' riconosciuta potesta' statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
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l'organizzazione delle Camere;
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le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
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la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
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le forme di partecipazione.'.
Art. 3.
Attribuzione e compiti delle Camere 1. Al primo trattino del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' anteposto il seguente:
'provvedono alla tenuta del Registro delle imprese; '.
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Dopo il terzo comma dell'art.3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, e' inserito il seguente:
'Le Camere possono tra l'altro:
promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonche' istituire servizi di mediazione;
promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del codice civile.'.
Art. 4.
Aziende, societa', gestioni, servizi speciali camerali 1. Nel comma 1 dell'art.4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole 'Le Camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio camerale:' sono sostituite dalle parole 'Le Camere possono:'.
Art. 5.
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L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' sostituito dal seguente:
'Art. 6 (Composizione e durata in carica del Consiglio camerale).
- 1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale e' fissato in quarantasette membri, di cui:
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quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di...
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