LEGGE REGIONALE 24 Ottobre 2007, n. 3 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 'Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano' e successive modificazioni.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 'Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano' e successive modificazioni.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. L'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982. n. 7, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1 (Natura delle Camere). - 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalita' giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

  2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.

  3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di 'Camere'.'.

    Art. 2.

  4. Dopo l'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, e' inserito il seguente:

    'Art. 1-bis (Potesta' statutaria). - 1. In conformita' ai principi della presente legge, alle Camere e' riconosciuta potesta' statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

    1. l'organizzazione delle Camere;

    2. le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;

    3. la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

    4. le forme di partecipazione.'.

    Art. 3.

    Attribuzione e compiti delle Camere 1. Al primo trattino del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' anteposto il seguente:

    'provvedono alla tenuta del Registro delle imprese; '.

  5. Dopo il terzo comma dell'art.3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, e' inserito il seguente:

    'Le Camere possono tra l'altro:

    promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

    predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonche' istituire servizi di mediazione;

    promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

    promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del codice civile.'.

    Art. 4.

    Aziende, societa', gestioni, servizi speciali camerali 1. Nel comma 1 dell'art.4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole 'Le Camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio camerale:' sono sostituite dalle parole 'Le Camere possono:'.

    Art. 5.

  6. L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Composizione e durata in carica del Consiglio camerale).

    - 1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale e' fissato in quarantasette membri, di cui:

    1. quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di...

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