LEGGE PROVINCIALE 14 Febbraio 2007, n. 4 - Interventi per favorire l''accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali.
Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 27 febbraio 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a' 1. La provincia autonoma di Trento sostiene l'attivita' degli ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate volta a promuovere l'accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l'organizzazione di percorsi formativi volti a:
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perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato;
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perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l'aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi.
Art. 2.
B e n e f i c i a r i 1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questa legge gli ordini e i collegi trentini delle professioni intellettuali che organizzano, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, percorsi formativi per l'accesso alla professione e per la formazione continua degli iscritti.
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Gli ordini e i collegi professionali possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questo articolo anche nel caso in cui affidino l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi previsti dal comma 1 ad altri organismi da essi promossi o individuati secondo criteri e modalita' stabiliti dalla giunta provinciale.
Art. 3.
Criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti 1. Con deliberazione della giunta provinciale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definiti i criteri e le modalita' per la determinazione e per la concessione dei finanziamenti previsti da questa legge e, in particolare:
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le modalita' di presentazione delle domande, anche da parte degli organismi previsti dall'art. 2, comma 2;
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le modalita' di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;
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i casi e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi.
Art. 4.
Accordi di programma e convenzioni 1. In relazione alla materia disciplinata da questa legge, la provincia puo' destinare parte delle risorse stanziate nel bilancio per le politiche a sostegno della qualita' nelle professioni al finanziamento di accordi di programma o di convenzioni con ordini professionali...
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