LEGGE PROVINCIALE 27 Marzo 2007, n. 8 - Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l''economia montana.

Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

  1. All'art. 22 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      '2. La Provincia puo' concedere un premio annuo per unita' di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A, agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali caratteristiche dell'ambiente alpino provinciale e minacciate di estinzione:

    2. bovine: Rendena, grigio alpina;

    3. equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo Haflinger;

    4. ovine: fiemmese (tingola), pusterese;

    5. caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena.';

    6. nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguente:

      'Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013.'.

  2. All'art. 23 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 e' sostituito dai seguente:

      '2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, non destinate a utilizzazioni agrarie da almeno tre annate agrarie. Inoltre si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre su cui attivita' di sfalcio, pascolo o coltivazione sono documentabili negli ultimi dieci anni ed attualmente in fase di colonizzazione da parte della vegetazione forestale, a prescindere da eventuali diverse classificazioni degli strumenti urbanistici o di pianificazione economica o forestale in vigore, fermo restando che non sono comunque considerate boscate le aree di neocolonizzazione di pascoli o superfici foraggiere abbandonate con vegetazione forestale arborea o arbustiva con altezza inferiore a due metri. Per queste ultime l'importo di cui al comma 1 e' triplicato. La Giunta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT