MEDIOLEASING FINANCE S.r.l.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999,

la "Legge sulla Cartolarizzazione" e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente

modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario".

Medioleasing Finance S.r.l. ("Medioleasing Finance") comunica che in data 30 aprile 2008 ha concluso con Medioleasing S.p.A. ("Medioleasing") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, Medioleasing Finance ha acquistato pro soluto da Medioleasing tutti i crediti (i "Crediti") relativi a: (i) canoni; (ii) pagamenti anticipati concordati; (iii) interessi di mora e/o interessi dovuti dai debitori a fronte di dilazioni concesse da Medioleasing su tutti gli importi dovuti dai debitori stessi in relazione ai Crediti; (iv) somme dovute a titolo di penali; ed (v) eventuali incrementi dei canoni conseguenti a modifiche contrattuali, in ogni caso derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) stipulati da Medioleasing in qualita' di parte concedente il bene in locazione finanziaria che, alla data del 31 marzo 2008, presentano le seguenti caratteristiche:

  1. sono denominati in Euro o Lire;

  2. sono regolati dalla legge italiana;

  3. derivano da contratti di locazione finanziaria stipulati da Medioleasing oppure inizialmente stipulati da Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. o Banca delle Marche S.p.A. e successivamente ceduti a Medioleasing;

  4. sono nella piena ed esclusiva titolarita' di Medioleasing;

  5. derivano da contratti di locazione finanziaria stipulati esclusivamente da uno tra Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A., Banca delle Marche S.p.A o Medioleasing e non in pool con altri soggetti finanziari;

  6. derivano da contratti di locazione finanziaria stipulati con soggetti diversi da persone fisiche;

  7. derivano da contratti di locazione finanziaria che hanno ad oggetto esclusivamente (i) beni immobili ubicati nel territorio italiano (con esclusione di beni immobili in costruzione) e/o (ii) beni mobili registrati in Italia (diversi da imbarcazioni e aeromobili) e/o (iii) beni strumentali;

  8. derivano da contratti di locazione finanziaria che prevedono in capo all'utilizzatore l'obbligo di (i) effettuare in ogni caso i pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche qualora il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria risulti non adatto allo scopo cui era destinato dall'utilizzatore, ovvero sia inutilizzabile, in tutto o in parte, per vizi palesi o occulti ovvero infine non sia a disposizione...

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