Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge finanziaria 2006 - -Soggetti condannati in primo grado per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanze del 18 e 17 gennaio 2007 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sui ricorsi proposti da Maggio Paolo e da Di Stefano Nunzio, iscritte ai numeri 524 e 525 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore depositate in data 18 gennaio 2007 (reg. ord. n. 524 del 2007) e in data 17 gennaio 2007 (reg. ord. n. 525 del 2007), la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, nel corso di altrettanti giudizi di responsabilita' amministrativa nei quali gli interessati, condannati in primo grado, avevano chiesto di potersi avvalere del meccanismo di definizione agevolata del procedimento introdotto dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei commi 231, 232 e 233 del citato art. 1;

che l'art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che "Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza";

che il successivo comma 232 aggiunge che "La sezione di appello, con decreto in Camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento";

che il comma 233 dispone che "Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione...

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