Ordinanza del 25 gennaio 2008 emessa dal Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ortenzi Riccardo contro Ministero delle finanze ed altra Imposte e tasse - Termini in materia tributaria - Mancato (o irregolare) funzionamento degli uffici finanziari - Previsione legislativa della proroga dei termini scadenti durante il periodo di mancato o ir...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Ortenzi Riccardo, elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell'avvocato Nicola Di Pierro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maurizio Trevisan, giusta delega a margine, ricorrente, contro Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; controricorrenti, avverso la sentenza n. 49/2001 della Commissione tributaria regionale di Roma, depositata 1'11 giugno 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2007 dal Consigliere dott. Mario Cicala;

Udito per il ricorrente l'avvocato Di Pierro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il sig. Riccardo Ortenzi ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 49/06/01 depositata l'11 giugno 2001 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello dell'ufficio e dichiarava legittimo l'avviso di accertamento per imposta ILOR dell'anno 1991 su quasi 400 milioni di lire di imponibile, notificato alla "Roma Oriental Carpets s.a.s." dall'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Roma.

L'Amministrazione resiste con controricorso.

La sentenza impugnata, nella sua prima parte, cosi' motiva: "la notifica dell'appello alla parte risulta tempestiva in quanto rimesso nei termini, ai sensi della legge 25 ottobre 1985, n. 592 ed in applicazione del disposto del decreto della Direzione Regionale per il Lazio del 1° settembre 2000 (pubblicato, in data 12 settembre 2000, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale n. 213). Appare pertanto immotivata 1'eccezione di tardivita' sollevata dalla parte". Prosegue quindi rigettando nel merito le tesi del contribuente.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il contribuente solleva eccezione di illegittimita' costituzionale avverso la legge n. 592/1985 che ha consentito al Direttore regionale delle entrate per il Lazio di prorogare i termini per l'appello proposto dall'Ufficio.

Il Collegio ritiene tale eccezione non manifestamente infondata e...

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