Ordinanza del 24 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata Ischia nel procedimento civile promosso da Del Monte Francesco ed altra contro Sollazzo Assunta Contratto, atto e negozio giuridico - Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto per morosita' - Opposizione dell'intimato - Nullita' dei con...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa al n. r.g. 255/s/07 R.G. tra del Monte Francesco e Brasiello Bianca elettivamente domiciliati in Napoli alla via Medina n. 17, presso lo studio dell'avv. Clorinda Rosciano, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo, attori-intimanti;

Contro Sollazzo Assunta elettivamente domiciliata in Forno (Napoli) alla via Monterone n. 22, presso lo studio dell'avv. Nicola Nicolella, dal quale e' rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione, convenuta-intimata.

Oggetto: convalida di sfratto per morosita'.

  1. - Con atto di citazione, notificato a mani proprie il 4 luglio 2007, Del Monte Francesco e Brasiello Bianca intimavano sfratto per morosita' a Sollazzo Assunta, esponendo:

    che essi, in data 11 novembre 2006, avevano concluso in forma scritta un contratto di' locazione ad uso abitativo di natura transitoria con scadenza annuale relativo all'appartamento sito in Forio, alla via G. Morgera n. 43;

    che, pero', la conduttrice si era resa inadempiente alla propria obbligazione di corrispondere il canone pattuito, ammontante ad euro 550,00 per mese a decorrere da gennaio 2007;

    che nessun esito aveva dato la diffida stragiudiziale inviata il 28 febbraio 2007.

    Su tali basi chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed ordinarsi a Sollazzo Assunta l'immediato rilascio del cespite locato.

    Radicatasi la lite, quest'ultima si costituiva opponendosi all'intimato sfratto.

    All'uopo:

    contestava in primo luogo la pretesa natura transitoria della locazione, versandosi a suo dire in un'ordinaria ipotesi di locazione abitativa;

    chiedeva comunque la concessione del termine ex art. 55, legge n. 392/1978 per sanare la morosita';

    eccepiva quindi la nullita' del contratto per mancata registrazione in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004;

    rilevava in via subordinata la illegittimita' costituzionale della citata disposizione.

  2. - Tanto Premesso, rileva il giudicante che l'adozione dei chiesti provvedimenti sia preclusa rebus sic stantibus dal disposto di cui all'art. 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a norma del quale i contatti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni stipulati sono nulli: se, ricorrendone i presupposti,non sono registrati.

    Le emergenze processuali infatti non attestano l'avvenuta registrazione del dedotto contratto di locazione (pur prodotto in forma scritta).

    Ne' tampoco fa...

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