Ordinanza del 9 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Viscuso Palma contro Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ed altro Patrocinio a spese dello Stato - Azione di risarcimento dei danni per responsabilita' medico-professionale proposta da soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Nomina del consul...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 5969/06 R.G.;

Osserva quanto segue.-

  1. - In data 30 maggio 2007 ha assunto l'incarico di consulente tecnico dell'ufficio la dott. Anna Spina, alla quale e stato assegnato termine fino al 30 settembre 2007 per il deposito di una relazione scritta.

    Il 25 settembre 2007 (entro il termine assegnatole) la dott. Spina ha depositato la sua relazione e, con istanza depositata in pari data, ha chiesto la liqui-dazione dei compensi che le spettano.

    L'odierna parte attrice, Viscuso Palma, con provvedimento del 21 febbraio 2006 n. 317/06 Reg. Grat. Patr. del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, e stata ammessa al "patrocinio a spese dello Stato".

    Dunque, il pagamento dei compensi spettanti al consulente tecnico dell'ufficio e' disciplinato dall'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

    Dispone quella norma che "gli onorari dovuti (...) all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, (...) se non e' possi-bile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione".

    La norma sembra inconstituzionale sotto diversi profili.

  2. - In forza di essa, in una grande maggioranza di casi il consulente tecnico dell'ufficio non verra' pagato per nulla.

    Gia' l'art. 130 dello stesso d.P.R. prevede che i compensi del consulente tecnico dell'ufficio in casi come quello qui in discussione deb-bano essere ridotti alla meta' - vulnus certamente gia' molto rilevante per il diritto di un professionista a ricevere compenso per l'opera professio-nale che presta -, ma la previsione del comma 3 dell'art. 131 qui in discussione fa si' che, addirittura, in moltissimi casi il professionista non venga pagato per niente.

    In particolare, il professionista non sara' compensato per l'opera prestata in tutti i casi (e sono tantissimi) di volontaria giurisdizione (a un caso del genere si riferisce l'ordinanza dell'8 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 28 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Trapani ha gia' sollevato analoga questione di costituzionalita' della norma qui in discussione), nei quali non c'e' un convenuto soccombente e in tutti i casi - fra i quali sembra rientrare, per le ragioni di cui si dira', quello qui in discussione - (che pure sono tantissimi) nei quali la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente.

    Cio' che il comma 3 dell'art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 prevede e' che in casi come quello oggetto dell'odierno contendere il professionista che abbia prestato la sua opera come consulente tecnico dell'ufficio debba attendere (per molti anni) la conclusione del giudizio.

    Dopo la conclusione del giudizio (sul cui corso dovra' costantemen-te informarsi da se', perche' nessuna comunicazione gli verra' data), dovra' verificare se sia "possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuale o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione".

    Nel caso tale possibilita' non vi sia, dovra' fare domanda per ottene-re che il suo credito venga "prenotato a debito".

    L'art. 134 dello stesso d.P.R. n. 115/2002 disciplina il recupero delle spese ai fini del pagamento delle somme prenotate a debito.

    La lettura del combinato disposto degli artt. 131 e 134 del d.P.R. in esame dimostra che il professionista che abbia prestato opera come consulente tecnico dell'ufficio dovra' sempre e in ogni caso attendere per anni l'esito del giudizio e non verra' comunque mai pagato nei casi di volontaria giurisdizione e nei giudizi contenziosi quando la parte am-messa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente e l'ammissione al patrocinio non venga revocata.

    Si tratta, com'e' di tutta evidenza, di casi numericamente frequen-tissimi.

    Il caso oggetto dell'odierno contendere e' quello di un'azione civile...

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