Ordinanza del 22 ottobre 2007 emessa dal Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a. contro Ravizza Viviana ed altre Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree edificabili - Criterio di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile RG. 540/01 avente ad oggetto: espropriazione, promossa da Autostrade concessioni e costruz. Autostrade S.P.A. e Autostrade per l'Italia S.P.A. (avv. Sarasso Carlo) appellanti; Contro Ravizza Viviana, Ravizza Giorgiana, Ravizza Alexandra o Alessandra, Ravizza Rugiada, Zanelli De Vescovi Linda (avv. Montanaro Riccardo) appellati.

Udienza spedizione 4 maggio 2007.

Letti gli atti e i documenti di causa;

Premesso che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 3 marzo 2001, la Societa' Autostrade ha convenuto davanti a questa sezione della Corte di Appello di Torino Ravizza Viviana, Bedogni Cristiana, Ravizza Alexandra, Ravizza Giorgiana, Ravizza Rugiada, quali eredi di Ravizza Ugo, al fine di determinare l'indennita' di espropriazione e di occupazione dovuta ai predetti eredi sulla base del principio di diritto enunciato dalla cassazione con la sentenza n. 3712/2000, deliberata il 6 ottobre 1999, a seguito del ricorso della Societa' Autostrade;

che le parti riassunte si sono costituite in giudizio e il contraddittorio e' stato regolarmente integrato nei confronti di un'altra erede, Linda Zanelli De Vescovi; essendo quest'ultima successivamente deceduta, il processo e' stato dichiarato interrotto e riassunto dalle altre parti riassunte, quali eredi della defunta;

che, dovendo il presente giudizio di rinvio procedere al ricalcolo dell'indennita' di occupazione e di espropriazione spettanti, ricalcolo da effettuarsi sulla base di criteri fissati dall'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, le parti attualmente riassumenti, con il ricorso per la riassunzione, hanno sollevato questione di incostituzionalita' del citato art. 5-bis, ritenendo la questione di incostituzionalita' certamente rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, richiamando due analoghi recenti ordinanze della Corte di cassazione (la n. 12810 del 29 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale Corte cost., n. 42 del 18 ottobre 2006 a pagina 83 e seguenti, e la n. 22357 del 19 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale Corte cost. n. 7 del 14 febbraio 2007 a pagina 75 e seguenti), che ha ritenuto il citato articolo 5-bis in contrasto con gli articoli 111 e 117 Cost., anche alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 1 Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

Ritenuto certamente rilevante nel presente giudizio di rinvio la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in quanto occorre procedere a ricalcolo della indennita' di occupazione e di esproprio, ricalcolo da effettuarsi, proprio in base al principio di diritto stabilito dalla cassazione con la sentenza di rinvio, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5-bis (erroneamente la Societa' Autostrade Ritiene irrilevante la dedotta questione di incostituzionalita', sulla base che la cassazione avrebbe prescritto al giudice del rinvio di attenersi, nel calcolo dell'indennita' di occupazione temporanea riguardante i terreni agricoli, ai criteri dettati dall'articolo 20 legge n. 865/1971, non censurato di incostituzionalita': invero, la sentenza di rinvio dispone che l'indennita' di occupazione debba essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennita' che sarebbe spettata per l'espropriazione dell'area occupata, e cio' determina la rilevanza delle fonti normative che prevedono le modalita' di calcolo dell'indennita' di espropriazione, cioe' l'articolo 5-bis);

Ritiene di svolgere le seguenti osservazioni, del tutto aderenti a quelle gia' svolte dalle citate ordinanze della cassazione che hanno investito della questione di legittimita' la Corte costituzionale.

O s s e r v a

I dubbi di costituzionalita' dell'articolo 5-bis che inducono a investire la Corte costituzionale di un rinnovato esame rispetto a quelli, gia' compiuti, successivamente all'entrata in vigore di quella norma (principalmente Corte cost. 16 giugno 1993 n. 283), sono suggeriti dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che evidenziando elementi di inadeguatezza del sistema indennitario regolato dall'articolo 5-bis relativamente ai' suoli edificatori, ha inflitto condanne allo Stato italiano per violazione delle norme della Convenzione.

Ci si riferisce alla sentenza 28 luglio 2004, nella causa Scordino contro Italia, alla quale e' poi seguita la pronuncia definitiva nella stessa controversia, resa dalla Grande Camera della stessa Corte sul ricorso del Governo italiano in data 29 marzo 2006.

Con la pronuncia del 2006, in particolare, la Grande Camera della CEDU ha affermato (paragrafi 82 - 104) che l'articolo 5-bis viola il sistema della Convenzione sulla privazione della proprieta' individuale per pubblica utilita', come da essa reiteratamente interpretato nella relazione tra i due commi del citato articolo 1 del primo Protocollo addizionale, in ordine allo scopo di pubblica utilita' che consente l'acquisizione della proprieta' in danno dei titolari del diritto (primo comma) e al raffronto tra interesse generale e diritto individuale che con detta privazione si realizza (secondo comma).

La normativa italiana, nel prevedere un'indennita' largamente inferiore rispetto al valore venale del bene espropriato e riducibile a circa un terzo del prezzo di questo in comune commercio, oltre al carico tributario, per ogni espropriazione, senza considerare la causa per la quale avviene il sacrificio individuale, rompe il giusto equilibrio tra interesse generale e diritto di proprieta' individuale tutelato dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale citato.

Tale ultima norma impone, nelle espropriazione per pubblica utilita', un ristoro di regola corrispondente al valore di mercato dei beni ablati, anche se gli Stati convenzionati possono prevedere la corresponsione di un indennizzo...

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