LEGGE REGIONALE 31 Luglio 2007, n. 32 - Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

TITOLO IGENERALITA'

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi guida e definizioni 1. La Regione Abruzzo garantisce ai propri cittadini la disponibilita' di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualita' delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del sistema sanitario regionale attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali.

  1. L'autorizzazione alla realizzazione e' il provvedimento che consente la costruzione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione nonche' il trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

  2. L'autorizzazione all'esercizio e' il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private gia' realizzate di svolgere attivita' sanitarie e socio-sanitarie.

  3. L'accreditamento istituzionale e' il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, gia' autorizzate all'esercizio, di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in nome e per conto del Sistema sanitario nazionale ovvero, ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419, dei Fondi Integrativi del Sistema sanitario nazionale.

  4. L'accordo contrattuale e' il rapporto instaurato tra le strutture accreditate, la Regione Abruzzo e le proprie ASL, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - e dall'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999, per quanto attiene l'erogazione di prestazioni contemplate dai livelli essenziali di assistenza di cui agli Allegati I - Classificazione dei livelli essenziali di assistenza - e 2b - Prestazioni totalmente o parzialmente escluse dai livelli essenziali di assistenza - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26 del 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza integrato dalle successive normative regionali di recepimento.

  5. Per struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende qualunque struttura che eroga attivita' finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel contesto sanitario e socio-sanitario nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno:

    1. per presidio si intende la struttura fisica, ovvero lo stabilimento ospedaliero in forma singola o di stabilimenti ospedalieri riuniti, poliambulatorio, residenza sanitaria eccetera, dove si effettuano le prestazioni e/o le attivita' sanitarie;

    2. per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita, in forma singola o associata, la propria attivita' professionale;

    3. per ambulatorio si intende la struttura aperta al pubblico con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualita' autonoma rispetto a quella dei professionisti, in esso si determina un regime di impresa e una specifica separazione tra attivita' professionale espletata e gestione amministrativa. Esso puo' essere gestito in forma individuale, associata o in forma societaria e avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati o iscritti agli ordini o albi professionali di competenza.

      TITOLO IIAUTORIZZAZIONE

      Art. 2.

      Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione 1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

    4. le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

      1) ambulatori di specialistica medica;

      2) ambulatori di specialistica chirurgica;

      3) ambulatori di specialistica odontoiatrica;

      4) ambulatori delle professioni specialistiche sanitarie;

      5) medicina di laboratorio;

      6) diagnostica per immagini;

      7) riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);

      8) recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);

      9) dialisi;

      10) terapia iperbarica;

      11) consultori familiari;

      12) centri di salute mentale;

      13) trattamento delle tossicodipendenze;

      14) poliambulatori.

    5. i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

    6. le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita' assistenziali, escluse quelle sociali a rilevanza sanitaria, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, in regime residenziale o semiresidenziale:

      1) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita' riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilita' sensoriali, fisiche e psichiche;

      2) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita' di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

      3) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita' di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;

      4) strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, che erogano attivita' di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio;

      5) strutture sanitarie che erogano attivita' di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero 'hospice';

    7. complessi e stabilimenti termali;

    8. gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 8-ter, decreto legislativo 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione - ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 229/1999.

  6. Non sono assoggettati ad autorizzazione:

    1. gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;

    2. gli studi delle seguenti professioni sanitarie:

    Professioni sanitarie riabilitative:

    logopedista;

    ortottista - assistente di oftalmologia;

    tecnico riabilitazione psichiatrica;

    terapista...

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