Sentenza nº 158 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreGaetano Silvestri
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 158

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 settembre 2011, depositato in cancelleria il 15 settembre 2011, ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 9 settembre 2011 e depositato il successivo 15 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), per violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione.

    1.1.— La difesa dello Stato richiama il contenuto delle disposizioni impugnate e quindi espone gli argomenti a sostegno delle relative censure.

    1.2.— L’art. 2 della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, rubricato «Valorizzazione delle produzioni agroalimentari», prevede, al comma 7, che la Regione istituisca un marchio di valorizzazione al fine di realizzare gli obiettivi fissati nel comma 1, e cioè promuovere «la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente», e per «valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio». La disposizione stabilisce altresì che il relativo regolamento e il manuale d’uso saranno approvati con atto della Giunta regionale, al fine di richiedere la preventiva registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e presso l’Ufficio di armonizzazione del mercato interno.

    1.2.1.— Secondo il ricorrente la norma impugnata sarebbe incompatibile con gli artt. 40-42 [recte: 34-36] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i quali sanciscono il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno, e si porrebbe pertanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. Allo stesso tempo, la norma violerebbe l’art. 120, primo comma, Cost., il quale vieta l’adozione di provvedimenti che ostacolino in qualunque modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni.

    In particolare, le norme comunitarie evocate non consentirebbero agli Stati membri di regolare o applicare misure di marcatura di origine delle merci, siano esse marchi obbligatori o volontari, in quanto ciò potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari. È richiamata la sentenza 5 novembre 2002 della Corte di giustizia dell’Unione europea, in causa C-325/00, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, in cui si trova affermato che un sistema di marcatura, pur se facoltativo, quando sia imputabile ad un’autorità pubblica determina un effetto potenzialmente restrittivo sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, posto che l’uso del marchio «favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene».

    Sarebbe pertanto evidente, a parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la violazione del parametro che impone il rispetto dei vincoli fissati dall’ordinamento dell’Unione europea, nonché di quello che tutela la libertà degli scambi tra le Regioni.

    1.3.— L’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, rubricato «Anticipazione sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009», stabilisce, al comma 1, che la Regione può autorizzare l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi come sopra indicati «nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Regolamento (CE) 1290/2005 ed al Regolamento (CE) 1122/2009». Al comma 2 dello stesso art. 7 è precisato che «la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l’entità e le modalità dell’anticipazione», e al comma 3 è previsto che «l’eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) 1535/2007».

    1.3.1.— La norma regionale, a parere della difesa dello Stato, sarebbe incompatibile con la disciplina contenuta nell’art. 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 [Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003]. La disposizione regolamentare citata prevede infatti che, in deroga al regime fissato nel paragrafo 2, secondo cui l’erogazione dei pagamenti diretti può avvenire a partire dal 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e fino al 30 giugno dell’anno successivo, la Commissione può autorizzare l’anticipazione dei pagamenti...

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