Sentenza nº 132 da Council of State (Italy), 16 Gennaio 2012
Data di Resoluzione | 16 Gennaio 2012 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
per la riforma
dell' ordinanza collegiale del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 00295/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PER N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - SOSPENSIONE GIUDIZIO 1° GRADO
sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2011, proposto da:
Emanuela Marrocco, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gifoli, con domicilio eletto presso Itala Di Paola in Roma, via Muzio Clementi, 51;
Comune di Castellabate;
Floriana Gigantino, Adelio Nicoletta;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Roberto Chieppa;
Nessuno è comparso per le parti;
Rilevato che con ordinanza n. 295/2011 il Tar per la Campania, sezione di Salerno, ha disposto la sospensione, ex art. 79, comma 1, c.p. e 295 c.p.c., del giudizio instaurato da Emanuela Marrocco avverso l'esito del concorso per titoli ed esami, bandito dal comune di Castellabate per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 ?istruttore direttivo?, cat. D1, ex VII q. f., area tecnica (bando pubblicato in data 4..01.08 all'albo pretorio comunale, al n. 2, e nella Gazzetta Ufficiale - serie concorsi, in data 18.01.05);
Rilevato che Emanuela Marrocco ha proposto ricorso in appello avverso tale ordinanza, contestando la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio;
Rilevato che l'ordinanza del giudice di primo grado di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è impugnabile davanti al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso in appello deve essere accolto, in quanto:
-
l'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione dell'esito del menzionato concorso da parte di una partecipante (Emanuela Marrocco) e dalla contestazione, mossa con la forma del ricorso incidentale proposto dalle controinteressate, della ammissione della Marrocco alla procedura, fondata su una presunta irregolarità della domanda di partecipazione, recante firma non autografa;
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il Tar ha rilevato che si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto all'esame dei ricorsi incidentali il...
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