Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonche'...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Chioggia con ordinanza del 17 luglio 2006, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 17 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che, a seguito del ricorso immediato della persona offesa, "il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione";

che il rimettente, adito con ricorso della persona offesa ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000, si duole che al giudice di pace non sia consentito un "compiuto esercizio delle proprie prerogative" nei casi, come quello di specie, in cui non condivida il parere contrario espresso dal pubblico ministero in ordine alla citazione a giudizio della persona alla quale viene attribuito il reato;

che, infatti, l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, riconoscendo al rappresentante della pubblica accusa un vaglio preventivo in ordine all'ammissibilita' ed alla fondatezza del ricorso della persona offesa, si limita a stabilire che il pubblico ministero formula l'imputazione solo se non esprime parere contrario alla citazione, mentre, in base agli artt. 26 e 27 del citato decreto delegato, il giudice di pace, ove non ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato o presentato per un reato di competenza di altro giudice, deve convocare le parti in udienza con un decreto, che contiene necessariamente la "trascrizione dell'imputazione";

che il rimettente, pur dissentendo dal parere del pubblico ministero, ritiene di non poter emettere ugualmente il decreto di convocazione, ostandovi la lettera dell'art. 27 del d.lgs. n. 274 del 2000, che sanziona con la nullita' la...

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