Ordinanza del 30 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto dal Laboratorio Analisi Cliniche 'S. Rocco' S.r.l. ed altri contro Regione Calabria ed altra Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazion...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. n. 561/2006 proposto da: Laboratorio di Analisi Cliniche "Rocco S.r.l.", il Centro Diagnostico Gamma, il Laboratorio Analisi Cliniche F. Cavaliere C. S.r.l. e il Laboratorio di Analisi Cliniche L.A.C., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi, dal prof. avv. Michele Salazar e dall'avv. Annunziato Santoro, con domicilio eletto in Catanzaro Lido, via Bausan n. 20, presso lo studio dell'avv. Virgilio Conte;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Mauro, dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura in Catanzaro, viale De Filippis, 280; e nei confronti della A.S.L. n. 10 di Palmi, n.c.; per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera della Giunta regionale Calabria n. 169 del 12 marzo 2007, pubblicata nel B.U.R.C. del 16 aprile 2007, n. 7, nella parte in cui viene deliberato, quanto segue:

1) "di stabilire che per l'anno 2007 alla remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, saranno applicate le tariffe di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.m. 12 settembre 2006, escludendo ogni altro tipo di prestazione individuata dal nomenclatore tariffario regionale" (punto 14);

2) "di stabilire che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale le strutture private accreditate sono obbligate a praticare ai sensi del comma 798, lettera i) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del d.m. 12 settembre 2006 lo sconto del 2% per le prestazioni di specialistica (compresa la diagnostica per immagini) e del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio" (punto 15);

3) "di stabilire che per l'anno 2007 le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semi residenziale non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di stato - Adunanza plenaria n. 8/2006" punto 11);

nonche' per l'annullamento di ogni altro provvedimento presupposto, susseguente o comunque connesso;

Visti gli atti e i documenti presentati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per l'udienza del 23 novembre 2007, la dott. Anna Maria Verlengia;

Sentiti gli avvocati presenti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

F a t t o

Le societa' ricorrenti, tutte strutture che erogano, in regime di accreditamento, prestazioni specialistiche ambulatoriali agli utenti del servizio sanitario nazionale, impugnano, con ricorso avanti alla Sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale amministrativo regionale la delibera regionale n. 169 del 12 marzo 2007, nella parte in cui viene deliberato, quanto segue:

1) "di stabilire che per l'anno 2007 alla remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, saranno applicate le tariffe di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.m. 12 settembre 2006, escludendo ogni altro tipo di prestazione individuata dal nomenclatore tariffario regionale" (punto 14);

2) "di stabilire che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale le strutture private accreditate sono obbligate a praticare ai sensi del comma 798, lettera i) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del d.m. 12 settembre 2006 lo sconto del 2% per le prestazioni di specialistica (compresa la diagnostica per immagini) e del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio" (punto 15);

3) "di stabilire che per l'anno 2007 le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semi residenziale non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di stato - Adunanza plenaria n. 8/2006" (punto 11).

Le ricorrenti deducono l'illegittimita' della delibera regionale, articolando le seguenti censure:

1) violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e contraddittorieta'. Contestano le ricorrenti la mancata predisposizione ed approvazione, entro il 28 febbraio 2007, del piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale, ivi compresa l'indicazione di quali prestazioni del nomenclatore tariffario regionale debbano venire eseguite con metodiche automatizzate, come sarebbe stato imposto dalla disposizione di cui al comma 796, lett. o) quale onere pregiudiziale alla applicazione dello sconto del 20%; a tale riguardo le ricorrenti denunciano, altresi', la mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 170, legge n. 311/2004 ove prevede che siano sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate;

2) violazione ed errata applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.m. 12 settembre 2006, nella parte in cui statuisce che le strutture private accreditate sono obbligate ad applicare per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale le tariffe previste dal d.m. 22 luglio 1996. Eccesso di potere per sviamento, mancanza di motivazione e contraddittorieta'. Deducono i ricorrenti che il d.m. del 2006, cui rinvia la impugnata delibera e' affetto da illegittimita' derivata laddove fa proprie le tariffe fissate dal d.m. 12 luglio 1996, gia' dichiarato illegittimo ed annullato dalla sentenza n. 1839 del 2001 della VI sezione del Consiglio di Stato;

3) illegittimita' per irrazionalita', violazione del principio di proporzionalita' della retribuzione rispetto al lavoro prestato (art. 36 Cost.) e per eccesso di potere per difetto di criteri e per indeterminatezza. Con questa terza censura le ricorrenti impugnano il punto 11 della delibera di Giunta Regionale, laddove rinviando all'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8, si stabilisce che non verranno remunerate le prestazioni rese oltre i tetti di spesa rispettivamente...

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