Ordinanza del 5 gennaio 2008 emessa dal Giudice di pace di Arezzo nel procedimento civile promosso da D'Amato Simona contro La Penta Patrizio ed altra Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal terzo trasportato nei confronti del soggetto conducente e proprietario del veicolo su cui era a...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1082/2007 del R.G. promossa da D'Amato Simona, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Barbagli, del Foro di Arezzo (ricorrente), contro "Fondiaria S.A.I. Assicurazioni", in persona del legale rappresentante pro tempore e La Penta Patrizio, entrambi difesi dagli avv. Giu-seppe e Walter Renzetti, del Foro di Arezzo, (resistenti).

La ricorrente D'Amato Simona, quale trasportata in vettura di proprieta' e condotta da La Penta Patrizio, assicurata con la "Fondiaria SAI Ass.ni", ha chiesto ai predetti resistenti, ex art. 141 d.lgs. del 7 settembre 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - Codice delle Assicurazioni private) ed in solido tra loro, il risarcimento dei danni per lesioni personali dalla stessa subiti in occasione di incidente stradale, avvenuto in data 12 giugno 2006. La richiesta veniva introdotta mediante ricorso ex art. 43, legge n.102/2006, recante disposizione sulla estensione del c.d. "rito del lavoro" ai sinistri stradali con lesioni personali.

All'udienza del 28 settembre 2007 si costituivano con memoria difensiva i predetti resistenti i quali, premesso che la responsabilita' per danni subiti dalla ricorren-te in occasione del sinistro stradale di cui e' causa doveva ascriversi in toto al conducente altra vettura, che non aveva concesso la dovuta precedenza all'auto condotta e di proprieta' di La Penta Patrizio, concludevano, in via pre-liminare e di rito, per la declaratoria della rilevanza e non manifesta infonda-tezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, per contrasto con artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la risarcibilita' in capo alla sola Assicurazione del vettore, indipendentaente dalla possibile responsabilita' del conducente l'altra auto. Chiedevano pertanto sospendersi il giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

All'udienza del 3 dicembre 2007 questo giudice di pace si riservava l'invio di propriapria ordinanza alla predetta Corte, accoglidido l'istanza di parte resistente.

Si premette a tale riguardo: prima del d.l.gs. n. 209/2005 (c.d. "codice delle assicurazioni private) ed, in particolare, prima dell'introduzione dell'art. 141 del predetto codice, al ter-zo trasportato, vittima di sinistro stradale, competeva il risarcimento del danno dallo stesso subito, secondo le regole proprie della responsabilita' civile contro terzi, valutando, prioritariamente; la dinamica del sinistro stradale.

Il c.d. "codice delle assicurazioni private", ha invece introdotto, con l'art. 141, un nuovo principio, che ha sovvertito i canoni tradizionali di ricerca delle responsabilita' per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia nella conduzione della vettura), per cui, a prescindere dall'accertamento della(e)...

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