Ordinanza del 29 ottobre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Vonan Nobout Julien contro comune di Calolziocorte. Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro delle compete...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 2036/2007, proposto dal signor Vonan Nobout Julien, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Cogliati e Angela Rossi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Leopardi, 5;

Contro il Comune di Calolziocorte, in persona del sindaco pro tempore; per l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 14 giugno 2007 (n. 9472/VIII.7 Prot./SA-erg; n. 4107 Reg. Ord.) dal Comune di Calolziocorte, notificata in data 15 giugno 2007, con cui il medesimo disponeva la chiusura dell'esercizio di Centro di telefonia in sede fissa, denominato "FATCOMI", sito in via Locatelli 1/A e gestito dal signor Vonan Nohout Julien;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Vista la manda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a temine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione di costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di consiglio del 9 ottobre 2007 (relatore dott. Paolo Passoni), il procuratore del ricorrente;

F a t t o

Il ricorrente titolare di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

Con l'ordinanza impugnata, il comune di di Calolziocorte ha disposto la chiusura dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi' previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art.12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (. . .); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. i).

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2007 la Sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/06 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa. Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita';

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9, primo comma, lett. c) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto "con effetto immediato" la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformita' rispetto a questi ultimi e' poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 gia' citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria - introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla liberta' di iniziativa economica dei gestori; nonche' l'art. 15 sulla liberta' comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalita', un contesto legislativo che ha...

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