Ricorso per questione di legittimita' costituzionale deposito in cancelleria il 10 aprile 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 3/2007 - Procedure di aggiudicazione e criteri di qualificazione - Istituto dell'avvalimento - Applic...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede legale in Napoli, per la declaratoria di incostituzionalita', e conseguente annullamento, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (pubbl. in B.U.R. n. 5 del 4 febbraio 2008), con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere l) e p) nonche' t), punti 1 e 5, per violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e) ed l) nonche' dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006; ed inoltre per violazione del principio di leale collaborazione, per omesso adeguamento degli articoli 6, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, nonche' degli articoli 7, comma 3 e 33 della precedente legge regionale n. 3/2007, recante disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, giusta accordi raggiunti nella riunione tecnica del 14 maggio 2007 e cio' in forza e a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 di impugnare la predetta legge n. 1/2008 della Regione Campania.

La legge della Regione Campania, n. 1 del 30 gennaio 2008, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008", presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale con specifico riferimento all'art. 27.

Tale articolo apporta alcune modifiche alla precedente legge regionale n. 3/2007, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, allo scopo di consentirne l'adeguamento alla normativa nazionale, ossia al d.lgs. n. 163/2006.

Si premette che, in riferimento alla l.r. n. 3/2007, in applicazione del principio di leale collaborazione, si era tenuta una riunione tecnica il 14 maggio 2007 in cui la regione si era impegnata a modificare alcune disposizioni di tale provvedimento in modo da superare i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati dal Dipartimento affari regionali, nonche' dal Ministero delle infrastrutture e dall'Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In base a tale impegno, con nota del 16 maggio 2007, a firma dell'assessore competente, la regione avrebbe dovuto provvedere a modificare le seguenti disposizioni: l'art. 2, comma 6; l'art. 7, comma 3; l'art. 12, comma 1; l'art. 13, comma 11; l'art. 14, commi 2, 3 e 4; l'art. 18; l'art. 19, comma 2; l'art. 20, comma 2; l'art. 33; l'art. 36, commi 7 e 8; l'art. 46, comma 2; l'art. 48, commi 1 e 8; l'art. 53, comma 2; l'art. 57, comma 5; l'art. 58, comma 4; l'art. 59, comma 5; l'art. 60; l'art. 62, comma 12.

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