LEGGE REGIONALE 21 Febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro.

Istituzione del fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto regionale, alfine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonche' di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato fondo.

  1. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.

  2. La Regione con il fondo di cui al comma 1, promuove, altresi', in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una piu' efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Art. 2.

    Beneficiari del contributo 1. Sono beneficiari del contributo di cui all'art. 1 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

  3. Il contributo e' concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso e' aggiuntivo rispetto ad eventuali emulumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.

    Art. 3.

    Comitato regionale per il fondo emergenza incidenti del lavoro 1. E' istituito il comitato per il fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:

    1. il presidente della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

    2. un componente designato dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'unione province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);

    3. tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rapresentative, confederazione...

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