REGOLAMENTO REGIONALE 17 Gennaio 2008, n. 1 - Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull''accesso agli organici dell''Ammi-nistrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d''Aosta).

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Ammi-nistrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 5 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7

  1. L'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7. (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana). - 1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente fa-cente parte del comparto unico regionale e' subordi-nata al superamento dell'accertamento della cono-scenza della lingua francese o italiana.

    L'accerta-mento e' effettuato sulla lingua diversa da quella di-chiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera n).

  2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e catego-ria B, posizione Bl, l'accertamento consiste in una prova orale.

  3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonche' per l'ac-cesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo art. 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

  4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale e' data facolta' al candidato di esprimersi sia in lingua italia-na che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

  5. L'accertamento e' superato qualora il candidato ri-porti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

  6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'ac-certamento conserva validita' permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui e' stato superato o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

  7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validita' per quattro anni ovvero validita' permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicita' quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalita' di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.

  8. L'accertamento puo' essere ripetuto su richiesta del candidato;

    qualora la valutazione del...

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