Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Banche, enti e societa' finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote piu' elevate di quella ordinaria e di quella applicabile al settore agricolo - Ritenuta violazione dei p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), promosso con ordinanza del 13 maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Banco di Napoli (ora s.p.a. San Paolo IMI - Banco di Napoli s.p.a.) contro la Direzione regionale delle entrate della Campania (ora Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli 1) ed altri, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi riuniti - nei quali una banca aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), rispettivamente, per gli anni d'imposta 1998 e 1999 -, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza depositata il 13 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000);

che la Commissione rimettente premette, in punto di fatto, che: a) l'istituto di credito ricorrente aveva corrisposto al concessionario della riscossione di Napoli, per l'accredito alla tesoreria competente, l'IRAP relativa agli esercizi 1998 e 1999, calcolata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento, fissata a carico delle banche, in via transitoria, dalla censurata disposizione; b) il ricorrente, sul presupposto dell'illegittimita' costituzionale della indicata aliquota d'imposta, aveva richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto all'aliquota...

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