Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 (della Regione Siciliana) Regione Piemonte - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie in danno di un dirigente regionale rese dal consigliere regionale Matteo Brigandi nell'ambito del procedimento di interpretazione delle norme giuridiche in materia di risarcimento danni ...

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del suo Vice Presidente, Nicola Leanza, autorizzato a stare in giudizio con delibera di giunta n. 20 del 31 gennaio 2008, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Castaldi e prof. Guido Corso per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, via Marghera n. 36 presso l'Ufficio della Regione Siciliana;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, in relazione al decreto 29 gennaio 2008, notificato il giorno successivo, con il quale

"a decorrere dal 18 gennaio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55".

A seguito di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale, che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) e all'art. 378 (favoreggiamento personale), il Presidente della Regione Siciliana, on. Salvatore Cuffaro si e' dimesso irrevocabilmente dalla carica di presidente della regione, dandone comunicazione all'Assemblea regionale il 26 gennaio 2008 (cosi' il resoconto stenografico della seduta).

Col provvedimento che si impugna il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno, ha disposto la sospensione dell'on. Cuffaro dalla carica di deputato regionale e di Presidente della regione con effetto (retroattivo) dal 18 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il provvedimento e' lesivo della sfera di competenza costituzionale garantita alla Regione Siciliana degli artt. 8, 9 e 10 dello statuto speciale per le seguenti ragioni di

D i r i t t o

1) Col decreto che si impugna il Presidente del Consiglio, in asserta applicazione dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosita' sociale"), ha sospeso il presidente della Regione Siciliana dalla carica di presidente e da quella di deputato regionale: piu' precisamente ha accertato la sospensione dalle due cariche a decorrere dal 18 gennaio 2008.

La disposizione in questione prevede, in caso di condanna non definitiva per una serie di delitti, fra i quali e' ricompresso il favoreggiamento personale aggravato (art. 378 cpv. c.p.), la sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche inclusa quella di presidente della giunta regionale e di consigliere...

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