Sentenza nº 1886 da Council of State (Italy), 31 Marzo 2012
Data di Resoluzione | 31 Marzo 2012 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE ? CAMPOBASSO, n. 236/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LARINO;
( e SENTENZA PARZIALE) sul ricorso numero di registro generale 4984 del 2011, proposto da IVRI -Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo e Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via della Vite, 7;
Aldo Tarricone Sicurezza s. r. l. (in seguito, ATS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini, 52;
il Comune di Larino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7; Ivri Istituti di Vigilanza Riuniti D'Italia s. p. a. ;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ATS e del Comune di Larino, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Robaldo, Manzi, su delega dell'avv. Di Pardo, e Notarnicola, su delega dell'avv. Scarano;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1.1. E? appellata la sentenza del TAR Molise n. 236 del 2011.
Con la sentenza citata il TAR di Campobasso ha accolto il ricorso proposto da ATS, seconda classificata, contro il Comune di Larino e nei confronti di IVRI, aggiudicataria, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di vigilanza presso il palazzo di giustizia di Larino per un periodo di tre anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012) , per un importo a base d'asta di circa 172.000 euro.
In primo grado la ricorrente ATS aveva contestato la legittimità dell'ammissione di IVRI alla procedura e della successiva aggiudicazione dell'appalto alla stessa IVRI, affermando che l'attuale appellante doveva essere esclusa dalla partecipazione alla gara per svariate ragioni.
Il TAR, in sintesi:
-in via preliminare ha giudicato tempestivo il ricorso, in quanto notificato in data 20.12.2010, vale a dire 39 giorni dopo la determinazione dirigenziale datata 11.11.2010, prot. n. 1112, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva. Non vi è prova che la menzionata determinazione dirigenziale sia stata comunicata ad ATS, anzi la ricorrente si duole della violazione dell'art. 79, comma primo, lett. a) del d. lgs. n. 163 del 2006, secondo cui la stazione appaltante trasmette il provvedimento di aggiudicazione definitiva anche alla seconda graduata. La ricorrente ? seconda graduata - a quanto consta non ha ricevuto alcuna comunicazione, ed è irrilevante ?ha soggiunto il TAR- che la ricorrente conoscesse da molto tempo (precisamente, dal febbraio del 2010) l'aggiudicazione provvisoria e gli atti della procedura, giacché solo con l'aggiudicazione definitiva le concorrenti interessate conseguono una conoscenza piena degli atti della procedura di gara ed è dalla conoscenza dell'atto di gara definitivo e finale che decorre il termine per impugnare tutti gli atti dell'appalto;
-nel merito, sono stati giudicati fondati e da accogliere il primo e il terzo motivo.
Quanto al primo motivo il TAR, dopo avere rilevato che il disciplinare di gara, al p. 3/e), pag. 7, prevede che nella busta A ?documenti amministrativi devono essere contenuti una serie di documenti, tra cui la dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445 del 2000 del legale rappresentante della concorrente con la quale si dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 163 del 2006, ovvero si indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nel triennio anzidetto, e che per i soggetti predetti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c. p. p. , per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per i reati indicati nella stessa lettera 3/e) ovvero, nel caso di sentenza a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione; il TAR, si diceva, ha chiarito che IVRI ?Chieti, nel 2008, ha incorporato per fusione IVRI ?Campobasso (nel 2010 IVRI Chieti verrà a sua volta incorporata per fusione in IVRI Milano) , realizzandosi così un inglobamento dell'incorporata nell'incorporante, ?con la conseguenza che i requisiti soggettivi, tecnici ed economici dell'incorporata si sono trasmessi all'incorporante. Su quest'ultima'gravano anche le conseguenze della responsabilità di eventuali condotte degli amministratori cessati nell'ultimo triennio. Se così non fosse la fusione per incorporazione diverrebbe facile meccanismo di
Il TAR ha giudicato fondato anche il terzo motivo, considerando violati l'art. 48, comma secondo, del d. lgs. n. 163/2006 e il disciplinare di gara.
Nella sentenza di primo grado si legge che IVRI ?ha comprovato le dichiarazioni fatte in sede di gara, trasmettendo la relativa documentazione nel prescritto termine di dieci giorni, ma avendone omesse alcune è stata costretta a integrare la documentazione con un ulteriore invio di atti, avvenuto fuori termine. Si può anche discutere dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 48 del d. lgs. n. 163/2006, sennonché è lo stesso Comune, con la nota n. 16211 datata 30.12.2009, ad avere ingiunto (a IVRI) di trasmettere la necessaria documentazione entro dieci giorni. Detta nota contiene alcune indicazioni e prescrizioni di estremo rigore; in particolare essa evidenzia che <
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