Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria - Possibilita' per la parte civile di chiedere l'ammissione a prova contraria - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di parita' delle parti e del co...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 13 dicembre 2005 dal Tribunale di Pescara, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 13 dicembre 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede per il solo pubblico ministero, e non anche per la parte civile costituita, la possibilita' di chiedere l'ammissione di prova contraria nel caso di giudizio abbreviato sollecitato dall'imputato subordinatamente ad una integrazione probatoria;

che nel giudizio a quo, secondo quanto riferito dal rimettente, l'imputato ha formulato richiesta condizionata di giudizio abbreviato, instando per l'audizione di due testimoni, ed il difensore della parte civile costituita ha chiesto, di conseguenza, l'ammissione di prova contraria;

che lo stesso difensore, per il caso la richiesta di prova contraria non fosse ritenuta ammissibile, ha sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimita' della disciplina preclusiva;

che in effetti il comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen., secondo il rimettente, riserva al solo pubblico ministero la facolta' di chiedere la prova contraria in caso di domanda condizionata di accesso al rito, cosi' impedendo al giudice di "accogliere la richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'imputato e nel contempo ammettere l'esame dei testimoni indicati dalla parte civile";

che tale disciplina priverebbe la parte danneggiata del diritto di "esercitare il contraddittorio sulle prove addotte "a sorpresa" dalla controparte", diritto che non potrebbe considerarsi assorbito da quello riconosciuto alla pubblica accusa, ne' assicurato da una generica facolta' di...

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