Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e Urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali e artigianali ubicate nelle aeree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della programmazione Negoziat...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), promosso con ordinanza del 20 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, sul ricorso proposto dalla societa' Logistica s.p.a. contro il Comune di Melfi ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Melfi;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato Enrico Follieri per il Comune di Melfi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con ordinanza depositata il 20 giugno 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della successiva legge regionale 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

che la disposizione e' oggetto di censura nella parte in cui prevede che "le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all'ammodernamento o all'ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attivita' industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione";

che, nel descrivere la vicenda processuale, il TAR premette che la societa' ricorrente agisce nei confronti del Comune di Melfi, da un lato, per l'accertamento, nei propri confronti, dell'inesistenza dell'obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al...

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