Ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 22 gennaio 2008 sul ricorso proposto da Albertini Bruna contro Ministero della giustizia ed altri Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Corresponsione dell'indennita' giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternita' e puerperio - Es...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 782/2006 proposto da Albertini Bruna, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria ed Angelo Crisafulli, nello studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Milano, via Manzoni n. 41/43; contro il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e finanza, in persona dei rispettivi Ministri in carica, nonche' la Direzione provinciale del Tesoro di Milano, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia n. 1 per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 27, nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dagli artt. 16 e 32 del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151; previo annullamento della nota del Ministero della giustizia prot. n. 11.139-11.219-8.185-8.660/MGG/I del 2 gennaio 2006, ricevuta dalla ricorrente in data 2 febbraio 2006, recante "istanza restituzione indennita' giudiziaria durante il periodo di congedo per maternita", nonche' di ogni altro in atto precedente, conseguente e comunque connesso; e per la condanna delle Amministrazioni residenti al pagamento delle relative somme dovute a titolo di indennita' giudiziaria, incrementate dagli interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 2 marzo 2001; e, conseguentemente, alla rideterminazione delle competenze spettanti alla ricorrente in virtu' del riconoscimento del diritto di cui trattasi;

Visto e ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze e della Direzione provinciale del Tesoro di Milano;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007 il ref. Vincenzo Blanda;

Uditi, l'avv. Antonella Capria per la ricorrente ed, ai preliminari di udienza, l'avv. dello Stato Silvana Vanadio per le Amministrazioni residenti;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F a t t o

La dr.ssa Alberini Bruna e' magistrato ordinario in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

Il magistrato nel periodo dal 2 ottobre 2000 al 2 marzo 2001 ha fruito di astensione obbligatoria per maternita'.

Alla ricorrente, durante l'astensione obbligatoria non e' stata corrisposta l'indennita' giudiziaria prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Con istanza del 28 novembre 2005 l'interessata ha chiesto al Ministero della giustizia la restituzione delle somme trattenute corrispondenti alla indennita' giudiziaria ex articolo 3, comma 1, della legge n. 27/1981 limitatamente ai periodi trascorsi in assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per maternita'.

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati, Ufficio II, del Ministero della giustizia con nota prot. n. 11.139-11.219-8185-8660/MGG/I del 2 gennaio 2006 ha respinto l'istanza della ricorrente, sostenendo che "la modifica apportata dalla citata legge finanziaria attiene al solo congedo di maternita' e si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa e cioe' dal 1° gennaio 2005 (art. 1, comma 572) con riferimento ai periodi di assenza dal servizio per tale causa, usufruiti a decorrere da tale data".

L'interessata ha impugnato la suddetta nota svolgendo una breve premessa sullo stato attuale della questione, alla luce del recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (che ha modificato l'art. 3, comma 1, della legge 27/1981, prevedendo l'attribuzione della indennita' giudiziaria in relazione ai periodi di astensione obbligatoria per maternita) e alla ordinanza 13 gennaio 2006, n. 10 della Corte costituzionale che ha disposto la restituzione degli atti al Consiglio di Stato affinche' valuti l'applicabilita', sotto il profilo dello ius superveniens, della disposizione in esame ai giudizi pendenti innanzi a quel consesso (e per i quali era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale con le ordinanze nn. 172, 173, 174, 175 e 176 del 2005).

A sostegno del gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 come modificata dall'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004. Violazione e falsa dell'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004. Eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta ed illogicita'; violazione dell'art. 3 della Costituzione; eccesso di potere per disparita' di trattamento.

L'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 rivestirebbe valore di norma interpretativa con l'intento di risolvere gli adombrati dubbi di legittimita' costituzionale in ordine al diniego di attribuzione delle indennita' giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria per maternita'.

Sebbene nella norma della legge finanziaria non si preveda una esplicita applicazione retroattiva, tale efficacia potrebbe essere ricavata dalla ratio della disposizione.

Nell'ipotesi in cui l'indennita' giudiziaria venisse corrisposta alle donne magistrato per i periodi di astensione obbligatoria fruiti soltanto dopo il 1 gennaio 2005 (negandolo a quelle che ne hanno goduto in passato), si verrebbe a determinare una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima posizione giuridica soggettiva.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nel suo testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004. Violazione e...

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